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Consultazione 2013/78: Ordinanza contro le retribuzioni abusive · 10 pagine
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Ordinanza contro le retribuzioni abusive Avamprogetto
Sezione 10: Obbligo di voto e di trasparenza degli istituti di previdenza
Art. 22 Obbligo di voto
1 Gli istituti di previdenza sottoposti alla legge del 17 dicembre 19937 sul libero passaggio (LFLP) devono esercitare in seno all’assemblea generale della società il diritto di voto delle azioni che detengono.
2 Votano nell’interesse dei propri assicurati.
3 Possono astenersi o rinunciare al voto se ciò corrisponde all’interesse degli assicurati.
4 L’organo superiore dell’istituto fissa in un regolamento i principi secondo cui definire l’interesse degli assicurati in occasione dell’esercizio del diritto di voto.
Art. 23 Obbligo di trasparenza
(art. 86b LPP)
Gli istituti di previdenza soggetti alla LFLP8 devono riferire ai propri assicurati almeno una volta l’anno in una relazione riassuntiva sul modo in cui hanno esercitato il proprio obbligo di voto.
Sezione 11: Disposizioni penali
Art. 24 Punibilità dei membri del consiglio d’amministrazione, della dire-
zione e del consiglio consultivo
1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni chi, in qualità di membro del consiglio d’amministrazione, della direzione o del consiglio consultivo intenzionalmente:
1. percepisce o corrisponde una retribuzione che l’assemblea generale ha rifiutato di approvare (art. 18);
2. percepisce o corrisponde una retribuzione vietata di cui all’articolo 20 o 21;
3. esercita attività di cui all’articolo 12 capoverso 1 numero 1 non permesse dallo statuto;
4. delega in tutto o in parte la gestione a una persona giuridica (art. 6);
5. ricorre a una rappresentanza da parte di un depositario o da parte di un membro di un organo della società oppure a un rappresentante indipendente diverso da quello eletto dall’assemblea generale (art. 8);
6. impedisce che l’assemblea generale possa eleggere annualmente il presidente e ciascun membro del consiglio d’amministrazione, ciascun membro del comitato di retribuzione nonché il rappresentante indipendente (art. 3, 4, 7 e 8);