Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/78: Ordinanza contro le retribuzioni abusive · 47 pagine
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denaro. La legge prevede che la multa sia commisurata alla capacità finanziaria dell’autore e alla sua colpa (art. 106 cpv. 3 CP). Tuttavia, per motivi pratici, le multe sono sovente pronunciate secondo una tariffa standard, segnatamente nell’ambito della delinquenza di massa (infrazioni di poco conto). Diversamente da quanto avviene nel sistema delle aliquote giornaliere utilizzato per la pena pecuniaria, il grado di colpevolezza dell’autore non appare nel sistema della somma di denaro.
Il giudice deve stabilire nella sentenza l’importo di un’eventuale pena detentiva sostitutiva che può avere una durata massima di tre mesi secondo l’articolo 106 capoverso 2 CP.
Soluzione proposta nell’articolo 24: pena detentiva e pena pecuniaria obbligatoria
Poiché l’attuale Codice penale non prevede più la combinazione della pena detentiva e della multa per i crimini e i delitti, l’articolo 24 dell’avamprogetto prevede che la pena detentiva debba essere combinata con una pena pecuniaria obbligatoria ai sensi dell’articolo 34 CP e non con una multa ai sensi dell’articolo 103 CP. Questa soluzione permette di mantenere la coerenza del diritto penale. Inoltre, il sistema delle aliquote giornaliere, applicato alla pena pecuniaria, tiene conto della colpa e della capacità economica dell’autore in modo più adeguato di quanto fa il sistema della somma di denaro adottato per il calcolo della multa. Infine il diritto vigente permette di irrogare pene pecuniarie condizionali o parzialmente condizionali, la qual cosa non è possibile per le multe.
La pena detentiva e la pena pecuniaria devono comunque essere pronunciate dal giudice, in modo tale da essere complessivamente adeguate alla colpa dell’autore, in applicazione dell’articolo 47 e seguenti CP.
Commisurazione della pena pecuniaria
Secondo il diritto vigente, il calcolo della pena pecuniaria va eseguito secondo il sistema delle aliquote giornaliere (art. 34 CP).
La questione è come inserire la «[…] pena pecuniaria fino a sei retribuzioni annuali» nell’attuale sistema della pena pecuniaria.
Sarebbe per esempio possibile fissare a 2160 il numero massimo delle aliquote giornaliere in sei anni (6 x 360). Tuttavia l’aumento del numero massimo delle aliquote giornaliere va rifiutato per il seguente motivo: se il tribunale pronuncia una condanna al pagamento del numero massimo di aliquote giornaliere (2160) e l’autore non paga la pena pecuniaria senza condizionale, tale pena verrebbe sostituita da una pena detentiva sostitutiva di sei anni che non sarebbe né proporzionale né giustificata.
Occorre pertanto basarsi sul numero massimo di aliquote giornaliere ammissibile secondo l’articolo 34 capoverso 1 CP, vale a dire 360 aliquote giornaliere. Secondo l’articolo 34 capo-