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Consultazione 2013/90: Protocollo III relativo all'estensione dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) alla Croazia · 11 pagine

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Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea (di seguito denominato «il Protocollo del 2008»), entrato in vigore il 1°giugno 2009;

vista l’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea in data 1° luglio 2013;

considerando che la Repubblica di Croazia deve diventare parte contraente dell’Accordo;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1. La Repubblica di Croazia diventa parte contraente dell’Accordo.

2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Protocollo, le disposizioni dell’Accordo sono vincolanti per la Repubblica di Croazia come per le attuali parti contraenti dell’Accordo secondo le condizioni e modalità stabilite nel presente Protocollo.

Art. 2

Il corpo e l’allegato I dell’Accordo sono adattati come segue:

a) La Repubblica di Croazia è aggiunta all’elenco delle parti contraenti accanto all’Unione europea e agli altri suoi Stati membri.

b) all’articolo 10 dell’Accordo, i paragrafi 1c, 2c, 3c, 4d e 5c seguenti sono inseriti rispettivamente dopo i paragrafi 1b, 2b, 3b, 4c e 5b:

«1c. Durante i due anni successivi all’entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, la Svizzera può mantenere limiti quantitativi per quanto riguarda l’accesso dei lavoratori dipendenti in Svizzera e dei lavoratori autonomi che sono cittadini della Repubblica di Croazia per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limiti quantitativi.

Prima della fine del sopramenzionato periodo transitorio, il Comitato misto esamina il funzionamento del periodo transitorio applicato ai cittadini della Repubblica di Croazia sulla base di una relazione della Svizzera. Al termine di tale esame, ed entro la fine del periodo sopramenzionato, la Svizzera comunica al Comitato misto se continuerà ad applicare limiti quantitativi ai lavoratori impiegati in Svizzera. La Svizzera può continuare ad applicare tali misure fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore del suddetto Protocollo. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cessa alla fine del periodo di due anni di cui nel primo comma.

Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutti i limiti quantitativi nei confronti dei cittadini della Repubblica di Croazia. La Repubblica di Croazia può introdurre gli stessi limiti quantitativi nei confronti dei cittadini svizzeri per gli stessi periodi.»

«2c. Durante i due anni successivi all’entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, la Svizzera e la Repubblica di Croazia possono mantenere, nei confronti dei lavoratori di una di queste parti contraenti impiegati nel proprio territorio, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini della parte contraente interessata. Gli stessi controlli possono essere mantenuti per i prestatori di servizi di cui all’articolo 5, paragrafo 1 del presente Accordo, nei quat-