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Consultazione 2013/90: Protocollo III relativo all'estensione dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) alla Croazia · 11 pagine

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DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA RELATIVA A MISURE AUTONOME A DECORRERE DALLA DATA DELLA FIRMA

La Svizzera darà provvisoriamente accesso al suo mercato del lavoro ai cittadini della Repubblica di Croazia, in base alla sua legislazione nazionale, prima dell’entrata in vigore delle disposizioni transitorie contenute nel presente protocollo. A tal fine la Svizzera aprirà specifici contingenti per permessi di lavoro a breve e a lungo termine, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1 dell’Accordo, a favore dei cittadini della Repubblica di Croazia, a decorrere dalla data della firma del presente protocollo. I contingenti riguarderanno 50 permessi a lungo termine e 450 permessi a breve termine all’anno. Inoltre, saranno ammessi 1000 lavoratori a breve termine all’anno per un soggiorno inferiore a 4 mesi.