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Consultazione 2013/90: Protocollo III relativo all'estensione dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) alla Croazia · 11 pagine

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Allegato 3

L’allegato III dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato come segue:

Alla lettera 1a sono aggiunti i due paragrafi seguenti:

- Atto di adesione della Repubblica di Croazia (GU L 112 del 24 aprile 2012, pag. 10),

Allegato III (Elenco di cui all’articolo 15 dell’atto di adesione: adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni – GU L 112 del 24 aprile 2012, pag. 41),

l’articolo 23(5) della direttiva 2005/36/CE è sostituito dalla seguente disposizione:

"5. Fatto salvo l’articolo 43b, ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto, che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Jugoslavia, o per i quali la corrispondente formazione è iniziata:

(a) per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991, e

(b) per la Croazia, anteriormente all’8 ottobre 1991,

qualora le autorità degli Stati membri summenzionati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle e l'esercizio delle attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, in riferimento alle attività di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, in riferimento alle attività di cui all'articolo 48.

Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio nel loro territorio delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato. "

Il seguente articolo 43b è inserito nella direttiva 2005/36/CE:

"I diritti acquisiti in ostetrica non si applicano ai seguenti titoli ottenuti in Croazia anteriormente al 1° luglio 2013: viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infermiere di livello superiore in area ostetrico-ginecologica), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infermiere in area ostetrico-ginecologica), viša medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere di livello superiore con diploma in ostetricia), medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere con diploma in ostetricia), ginekološko-opstetrička primalja (ostetrica in area ostetrico-ginecologica) e primalja (ostetrica)."

- Direttiva 2013/25/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 che adegua determinate diret-

tive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10 giugno 2013, pag. 368), allegato parte A