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Consultazione 2013/90: Protocollo III relativo all'estensione dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) alla Croazia · 11 pagine

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tro settori seguenti: attività dei servizi connessi all’orticultura; costruzioni, incluse le attività collegate; servizi di vigilanza; servizi di pulizia e disinfestazione (rispettivamente, codici NA-CE1 12 01.41; da 45.1 a 4; 74.60; 74.70). Per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro, durante i periodi transitori di cui ai paragrafi 1c, 2c, 3c e 4d, la Svizzera dà la priorità ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Croazia rispetto a quelli che sono cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea o all’AELS. I prestatori di servizi liberalizzati da un accordo specifico relativo alla prestazione di servizi tra le parti contraenti (compreso l’accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro. Per lo stesso periodo, possono essere mantenuti requisiti per i permessi di soggiorno di durata inferiore a quattro mesi2 e per i prestatori di servizi, di cui all’articolo 5, paragrafo 1 dell’Accordo, nei quattro settori sopramenzionati.

Entro i due anni successivi all’entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, il Comitato misto esamina il funzionamento delle misure transitorie contenute nel presente paragrafo sulla base di una relazione elaborata da ognuna delle parti contraenti che le applica. Al termine di questo esame, ed entro due anni dall’entrata in vigore del suddetto Protocollo, la parte contraente che ha applicato le misure transitorie contenute nel presente paragrafo e ha comunicato al Comitato misto l’intenzione di continuare ad applicarle, può continuare a farlo fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore del suddetto Protocollo. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cessa alla fine del periodo di due anni di cui nel primo comma.

Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutte le restrizioni di cui al presente paragrafo.»

«3c. Dall’entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia e fino alla fine del periodo definito al paragrafo 1c, la Svizzera riserva su base annuale (pro rata temporis), nell’ambito dei suoi contingenti globali per i Paesi terzi, per i lavoratori dipendenti in Svizzera e per i lavoratori autonomi che sono cittadini della Repubblica di Croazia, un quantitativo minimo di nuovi permessi di soggiorno3 conformemente alla tabella seguente:

Fino alla fine del Numero di permessi di sog- Numero di permessi di sog-

giorno per un periodo pari o giorno per un periodo supesuperiore a un anno riore a quattro mesi e inferiore a un anno primo anno 54543

secondo anno 78748

terzo anno 103953

quarto anno 1331158

quinto anno 2502000

3d. In caso di gravi perturbazioni del mercato del lavoro o di un rischio in tal senso e se la Svizzera e/o la Repubblica di Croazia hanno applicato le misure di cui ai paragrafi 1c, 2c e

1 NACE: R (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ott. 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1).

2 I lavoratori possono chiedere permessi di soggiorno di breve durata nel quadro dei contingenti menzionati al paragrafo 3c anche per un periodo inferiore ai quattro mesi.

3 Questi permessi sono rilasciati in aggiunta rispetto ai contingenti di cui all’art. 10 del presente accordo, riservati ai lavoratori dipendenti e autonomi che sono cittadini degli Stati membri al momento della firma dell’accordo (21 giu. 1999) o degli Stati membri che sono diventati parti contraenti del presente accordo in virtù dei protocolli del 2004 e del 2008. Questi permessi sono anche in aggiunta rispetto a quelli concessi in base ad accordi bilaterali esistenti di scambi di tirocinanti, conclusi tra la Svizzera e i nuovi Stati membri.