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Consultazione 2013/90: Protocollo III relativo all'estensione dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) alla Croazia · 11 pagine
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3c ai lavoratori dipendenti sul loro territorio, esse comunicano tali circostanze al Comitato misto entro la fine del periodo di cui al paragrafo 1c.
Sulla base di tale comunicazione, il Comitato misto sarà incaricato di decidere se il Paese che ha effettuato la comunicazione può continuare ad applicare le misure transitorie. In caso di parere favorevole del Comitato misto, il Paese può continuare ad applicare ai lavoratori impiegati sul suo territorio le misure di cui ai paragrafi 1c, 2c e 3c fino a sette anni
dall’entrata in vigore del suddetto Protocollo. In questo caso, il numero annuo di permessi di soggiorno di cui al paragrafo 1c è il seguente:
Fino alla fine del Numero di permessi di sog- Numero di permessi di sog-
giorno per un periodo pari o giorno per un periodo supesuperiore a un anno riore a quattro mesi e inferiore a un anno sesto anno 2602100
settimo anno 3002300
«4d. Alla fine del periodo indicato al paragrafo 1c e al paragrafo 3d e fino a dieci anni dopo l’entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, si applicano le disposizioni seguenti: se il numero di nuovi permessi di soggiorno di una delle categorie di cui al paragrafo 1c rilasciati in un dato anno a lavoratori dipendenti e autonomi della Repubblica di Croazia supera di oltre il 10 per cento la media dei tre anni precedenti l’anno di riferimento, la Svizzera può limitare unilateralmente, per l’anno d’applicazione, il numero di nuovi permessi di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno per detti lavoratori alla media dei tre anni precedenti l’anno di applicazione più il 5 per cento, e il numero di nuovi permessi di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno alla media dei tre anni precedenti l’anno di applicazione più il 10 per cento. L’anno successivo all’anno d’applicazione il numero può essere limitato allo stesso livello.
In deroga al comma precedente, le disposizioni seguenti si applicano fino alla fine del sesto e del settimo anno di riferimento: se il numero di nuovi permessi di soggiorno di una delle categorie di cui al paragrafo 1c rilasciati a lavoratori dipendenti e autonomi della Repubblica di Croazia supera di oltre il 10 per cento il numero dell’anno precedente l’anno di riferimento, la Svizzera può limitare unilateralmente, per l’anno d’applicazione, il numero di nuovi permessi di soggiorno di durata pari o superiore a un anno per detti lavoratori alla media dei tre anni precedenti l’anno di applicazione più il 5 per cento, e il numero di nuovi permessi di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno alla media dei tre anni precedenti l’anno di applicazione più il 10 per cento. L’anno successivo all’anno
d’applicazione il numero può essere limitato allo stesso livello.
«4e. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4d
(1) Il termine «anno di riferimento» indica un anno specifico da considerare dal primo giorno del mese d’entrata in vigore del protocollo;
(2) Il termine «anno d’applicazione» designa l’anno seguente l’« anno di riferimento».
«5c. Le disposizioni transitorie dei paragrafi 1c, 2c, 3c e 4d, segnatamente quelle del paragrafo 2c relative alla priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all’entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, sono autorizzati ad esercitare un’attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi lavoratori godono, in particolare, di una mobilità geografica e professionale.