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Consultazione 2013/90: Protocollo III relativo all'estensione dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) alla Croazia · 11 pagine

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I titolari di un permesso di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l’esaurimento dei limiti quantitativi. I titolari di un permesso di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga del proprio permesso di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto Protocollo, questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godranno dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone specificati nelle disposizioni di base del presente Accordo, in particolare all’articolo 7.»

3. All’articolo 27 paragrafo 2 dell’allegato I dell’Accordo, il riferimento all’«articolo 10 paragrafi 2, 2a, 2b, 4a e 4c» è sostituito da quello all’«articolo 10 paragrafi 2, 2a, 2b, 2c, 4a, 4b, 4c e 4d».

Art. 3

In deroga all’articolo 25 dell’allegato I dell’Accordo, si applicano i periodi transitori di cui all’allegato 1 del presente Protocollo.

Art. 4

Gli allegati II e III dell’Accordo sono modificati conformemente agli allegati 2 e 3 del presente Protocollo.

Art. 5

1. Gli allegati 1, 2 e 3 al presente Protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

2. Il presente Protocollo, insieme ai Protocolli del 2004 e del 2008, costituisce parte integrante dell’Accordo.

Art. 6

1. Il presente Protocollo è ratificato o approvato dal Consiglio dell’Unione europea, a nome degli Stati membri e della Comunità europea, e dalla Svizzera, secondo le rispettive procedure.

2. Il Consiglio dell’Unione europea e la Svizzera si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di tali procedure.

Art. 7

Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data dell’ultima notifica di ratificazione o di approvazione.

Art. 8

Il presente Protocollo rimane in vigore per la stessa durata e secondo le stesse disposizioni dell’Accordo.

Art. 9

1. Il presente Protocollo e le dichiarazioni ad esso allegate sono redatti in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.