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Consultazione 2013/90: Protocollo III relativo all'estensione dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) alla Croazia · 11 pagine

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Allegato 2

L’allegato II dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato come segue:

1. Il testo seguente è inserito sotto il titolo «Sezione A: Atti cui è fatto riferimento», al punto 1: «Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

2. Per i lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Croazia, le disposizioni del punto 1 della sezione «Assicurazione contro la disoccupazione» del Protocollo all’allegato II si applicano fino alla fine del settimo anno dall’entrata in vigore del presente Protocollo.