Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine
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3 Scheda informativa: supplementi rete e convenzioni sugli obiettivi secondo l’iniziativa parlamentare 12.400
3.1 Descrizione delle norme
3.1.1 Breve descrizione delle norme
Secondo la vigente legge federale sull’energia del 26 giugno 1998 (LEne; RS 730.0), la società nazionale di rete riscuote supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione (art. 15b LEne) per finanziare sia la rimunerazione a copertura dei costi per la RIC, i bandi di gara per misure efficienti sotto il profilo energetico (lo strumento della Confederazione per la promozione dell’efficienza nel settore dell’energia elettrica) e altri strumenti di promozione sia l’indennizzo delle misure di risanamento di centrali idroelettriche a norma della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20). Oggi viene riscosso un supplemento complessivo di 0,45 centesimi per kWh (art. 15b LEne e art. 3j cpv. 1
dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia [OEn; RS 730.01]). Secondo la vigente LEne, il Consiglio federale può aumentare i supplementi fino a un massimo di 1 centesimo per kWh di elettricità. L’iniziativa parlamentare 12.400 persegue l’obiettivo di aumentare il limite massimo dei supplementi rete a 1,5 centesimi per kWh di elettricità a partire dal 2014. La modifica della LEne in adempimento dell’iniziativa è stata adottata dalle Camere federali il 21 giugno 2013 e sottostà al referendum facoltativo. Il termine referendario scade il 24 ottobre 2013.
Per consentire alle imprese con un elevato consumo di energia elettrica di mantenere la loro competitività internazionale, l’articolo 15b capoverso 3 deve essere ampliato in modo da prevedere la possibilità di rimborso del supplemento rete. In virtù della nuova disposizione, i consumatori finali, i cui costi per l’elettricità ammontano almeno al 10 per cento del plusvalore lordo, potranno ottenere il rimborso integrale, e non più soltanto parziale, dei supplementi pagati. Inoltre, i consumatori finali i cui costi dell’elettricità ammontano almeno al 5 per cento ma non superano il 10 per cento del plusvalore lordo otterranno il rimborso parziale dei supplementi pagati secondo un importo fissato proporzionalmente al rapporto fra i costi per l’elettricità e il plusvalore lordo. In casi eccezionali il Consiglio federale può prevedere il rimborso parziale del supplemento pagato anche per i consumatori finali i cui costi dell’elettricità sono inferiori al 5 per cento del plusvalore lordo ma la cui competitività internazionale risulta fortemente compromessa a causa del supplemento. Secondo il testo della modifica adottata, il rimborso è però concesso soltanto se per l’anno considerato l’importo ammonta ad almeno 20 000 franchi.
3.1.2 Obiettivo e motivazione delle norme
Le risorse finanziarie generate dai supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione sono destinate alla produzione di elettricità da energie rinnovabili e per l’aumento
dell’efficienza energetica, e quindi per la riduzione del consumo di energia. Questi programmi di promozione si prefiggono di ridurre i rischi di approvvigionamento nel settore
dell’elettricità e le esternalità ambientali negative causate dalla produzione di energia elettri-