Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine
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ca.
L’esenzione dalla tassa di finanziamento serve a evitare ripercussioni strutturali indesiderate (delocalizzazione o chiusura di imprese con un elevato consumo di energia elettrica), causate da una maggiorazione dei costi energetici e dalla conseguente compromissione della competitività di queste imprese154.
Le convenzioni sugli obiettivi che devono essere rispettate per beneficiare dell’esenzione servono a favorire lo sfruttamento dei potenziali di efficienza redditizi dal punto di vista aziendale nelle imprese nel settore dell’elettricità. Il 20 per cento degli importi rimborsati deve essere impiegato per questo scopo.
3.1.3 Imprese agevolate e agevolazione
Possono chiedere l’esenzione parziale dai supplementi riscossi sui costi di trasporto per l’immissione in rete le imprese che raggiungono un importo minimo di rimborso di
20 000 franchi e un’intensità energetica (costi dell’elettricità in percentuale del plusvalore lordo) almeno pari al 5 per cento e se l’intensità energetica è almeno del 10 per cento può essere chiesta l’esenzione totale. L’introduzione del sistema di rimborso è prevista a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2014.
3.1.4 Controprestazione (obbligo di risultato)
Per ottenere il rimborso dei supplementi, le imprese devono concludere una convenzione sugli obiettivi con la Confederazione. Tale convenzione definisce innanzitutto le misure di efficienza energetica economicamente vantaggiose. Secondo il disegno di legge in adempimento dell’iniziativa parlamentare 12.400, le imprese devono impegnarsi a impiegare almeno il 20 per cento dell’importo del rimborso per misure di efficienza energetica supplementari. Se la convenzione sugli obiettivi non è interamente rispettata o non vengono realizzati gli investimenti concordati, l’impresa non ha diritto al rimborso e deve restituirlo integralmente.
3.1.5 Stima delle imprese interessate
Di questa misura potranno beneficiare approssimativamente 300‒600 imprese.
3.1.6 Entità dell’energia/delle emissioni di CO2 esonerate
Complessivamente saranno esonerati dai supplementi circa 6000 GWh di elettricità. Questo volume corrisponde all’8–12 per cento del consumo di energia in Svizzera (circa 60 TWh). Rispetto al consumo di elettricità delle imprese (41 TWh), la quota esentata è compresa all’incirca tra il 12 e il 17 per cento.
154 L’eventuale compromissione della competitività delle imprese in questione e l’ammontare a partire dal quale il supplemento provoca tale compromissione dipendono, oltre che dall’evoluzione del prezzo dell’elettricità all’estero, anche dai meccanismi di esenzione (supplementi rete e altri) applicati in altri Paesi. Un’analisi di questo aspetto non è ancora disponibile.