Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine
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L’introduzione di tali tasse è subordinata a tutta una gamma di obiettivi. Nella prassi, è stata spesso determinante una combinazione di diversi fattori, con obiettivi parzialmente modificati nel corso del tempo. I primi sistemi di tassazione dell’energia sono stati introdotti agli inizi degli anni Novanta dagli Stati scandinavi, nell’ambito di riforme più generali intese a trasferire l’onere fiscale. L’elevato aggravio del reddito da lavoro doveva essere ridotto e nel contempo
– al fine di compensare parzialmente le perdite che ne derivavano – occorreva aumentare le tasse ambientali. Negli anni Novanta la Danimarca, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e l’Olanda hanno introdotto una tassa sul CO2. Il motivo principale addotto dalla Norvegia era sin dall’inizio la riduzione delle emissioni di CO2 dell’industria petrolifera. Negli altri Paesi le riforme si sono concentrate su obiettivi di politica climatica soltanto con l’andare del tempo.
Alla fine degli anni Novanta e nel 2001, la Germania e la Gran Bretagna hanno introdotto la tassa sul CO2 e sull’energia. Dal 1999 in Germania è stata attuata una riforma fiscale con un aumento delle tasse sui prodotti energetici, l’introduzione di una tassa di incentivazione sull’elettricità e parallelamente con una riduzione dei contributi alle assicurazioni sociali per dipendenti e datori di lavoro. Gli obiettivi di queste riforme erano di portata maggiore rispetto alle tasse sul CO2 introdotte nei Paesi scandinavi. Oltre all’ottimizzazione del sistema fiscale e alla riduzione delle emissioni di CO2, si perseguivano anche obiettivi di politica energetica. In Germania le riforme erano finalizzate a promuovere le energie rinnovabili tramite la destinazione vincolata delle entrate della tassa e a incrementare l’efficienza energetica con incentivi per il consumo parsimonioso dell’energia. Dal 2001 anche la Gran Bretagna ha introdotto una tassa sull’energia («climate change levy») nei settori dell’industria, del commercio,
dell’agricoltura e della pubblica amministrazione per ridurre le emissioni di CO2.
In un passato più recente, i tentativi di rendere più ecologico il sistema fiscale sono stati considerati viepiù come mezzi efficaci per la riduzione dell’inquinamento ambientale. Parallelamente, la pressione sulle finanze statali e sulla competitività è aumentata in molti Stati, come pure la necessità di ridurre le emissioni14. A questa riduzione hanno contribuito negli ultimi tempi in particolare l’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto del 2005 e delle norme dell’UE relative alla tassazione dell’energia in vigore dal 200315. Questi motivi hanno spinto altri Paesi, membri dell’OCSE e non, ad avviare adeguamenti del sistema fiscale, in parte con riforme fiscali ecologiche. La Columbia Britannica, nel 2008, e l’Irlanda, nel 2009, ad esempio, hanno introdotto una tassa sul CO2, l’Australia, nel 2012, il cosiddetto carbon price mechanism16 e il Giappone, alla fine del 2012, la tax for climate change mitigation, una tassa moderata sulle emissioni di CO2 . L’introduzione del carbon price mechanism in Australia era stata dettata principalmente da obiettivi di politica climatica, che dovevano preludere a una svolta verso una politica dell’energia pulita (IEEP 2013a, pag. 4 segg.). Anche l’introduzione della tassa sul CO2 nella Columbia Britannica doveva servire alla riduzione delle emissioni di gas serra. In Irlanda la tassa sul CO2 serviva non soltanto a perseguire obiettivi di politica climatica, ma i suoi proventi dovevano sostenere le finanze dello Stato (IEEP 2013b). Anche nei Paesi e-
14 In ognuno dei Paesi selezionati vengono perseguiti obiettivi per la riduzione delle emissioni di CO2 e di gas serra. La maggior parte di essi mirano a una riduzione delle emissioni di almeno il 20 % entro circa 15 anni e del 30-40 % e oltre nell’arco di 30 anni (IEEP 2013, pag. 5).
15 Sulla direttiva relativa all’imposizione dei prodotti energetici dell’UE vedi http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/legislation/index_de.htm. Sul protocollo di Kyoto vedi http://www.bafu.admin.ch/klima/00470/00488/index.html?lang=it.
16 Il meccanismo dei prezzi viene introdotto in due fasi; nei primi tre anni viene stabilito un prezzo fisso per le emissioni di CO2 (corrisponde a una tassa sul CO2), a partire dal 2015 si passerà a un sistema europeo di scambio delle quote di emissione.