Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine

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tasse sul consumo di carburanti (imposte sugli oli minerali) relativamente elevate (IEEP 2013a, pag. 9 e IEEP 2013b, pag. 125).

Uno studio attuale, che tiene conto di questo stato di cose e che analizza l’onere fiscale complessivo sui vettori energetici degli Stati dell’OCSE, calcolato in base al contenuto di CO2, si trova nella pubblicazione dell’OCSE «Taxing energy use» (OCSE 2013b). In esso sono convertite, per ogni Paese, le tasse sui prodotti energetici riscosse sulla base di una grandezza fisica (ad es. tassa per I. o per kg.) in aliquote della tassa (implicite) secondo il contenuto di CO2 (tassa per GJ e per t. di CO2 ). In seguito – in base al totale delle emissioni di CO2 per tutte le forme di impiego di prodotti energetici – si procede al calcolo dell’aliquota della tassa implicita media (vale a dire l’aggravio effettivo) sul CO2. Lo studio evidenzia come all’interno di un Paese i diversi vettori energetici siano tassati in maniera molto diversificata per quanto concerne il loro contenuto di CO2. L’aggravio effettivo sui carburanti nel settore dei trasporti è nella maggioranza dei casi relativamente elevato, mentre quello sui combustibili e sull’energia elettrica è relativamente basso. In ogni caso l’attendibilità di questo confronto è limitata, in quanto esso è ristretto all’imposizione diretta dei prodotti. Per un confronto transnazionale, lo studio è poco appropriato a causa della metodologia adottata. Come è stato menzionato, l’aggravio del traffico è riferito alle emissioni complessive di CO2 (non solo quelle del traffico). Questo fa sì che in Stati con basse emissioni di CO2 nella produzione di elettricità e di energia (ad es. Svizzera / Lussemburgo) i risultati siano distorti. Per quanto concerne l’effetto di incentivazione delle misure che intervengono sui prezzi, anche nel caso di un raffronto transnazionale, bisognerebbe confrontare l’aggravio complessivo dei vettori energetici e i comportamenti dannosi per l’ambiente, tenendo in considerazione, ad esempio, anche le diverse aliquote IVA e le tasse sull’uso delle strade (ad es. Francia).

L’introduzione di tasse sul CO2 e sull’energia è avvenuta gradualmente in molti Paesi secondo un piano prestabilito (IEEP 2013a, pag. 10). Nella Columbia Britannica, ad esempio, nel 2008 è stata introdotta una tassa sul CO2 di 8 euro per tonnellata di CO2 che in quattro iniziative annuali è stata aumentata a circa 24 euro. L’introduzione graduale deve permettere di contenere per quanto possibile i costi di adattamento per le economie domestiche e le imprese (sicurezza della pianificazione). Queste ultime possono ad esempio effettuare adeguamenti dello stock di capitale nell’ambito dei regolari investimenti sostitutivi.

Un’introduzione definita in anticipo e graduale può inoltre favorire un atteggiamento più positivo verso le imposte.

Nella maggior parte dei modelli di tasse esaminati, le aliquote delle tasse sono adeguate all’inflazione.

4.1.4 Disposizioni speciali e deroghe

Le tasse sul CO2 e sull’energia possono compromettere la competitività internazionale delle imprese. Nell’elaborazione degli strumenti di incentivazione nei Paesi esaminati si è tenuto conto di questi timori, procedendo all’istituzione di una gamma di deroghe, condizioni speciali e rimborsi per l’industria o singoli settori e imprese. Il risultato è stato che l’onere delle tasse sul CO2 e sull’energia in molti Paesi viene assunto prima di tutto dalle economie domestiche, dagli utenti della strada e da piccole e medie imprese del settore industriale. Determinate norme speciali e deroghe sono previste anche dall’UE.