Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine

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mergenti e in quelli in sviluppo, tra cui Cina e Sudafrica, vengono attualmente esaminate misure che intervengono sui prezzi nell’ambito della politica climatica ed energetica.

Si può dunque ritenere che le tasse sul CO2 e sull’energia sono applicate sia nel quadro di ampie ottimizzazioni del sistema fiscale sia come sostegno per realizzare obiettivi ecologici, tra cui la riduzione delle emissioni di CO2 e di gas serra, l’incremento dell’efficienza energetica e una minore dipendenza dalle importazioni di energia. Negli anni scorsi le tasse sul CO2 e sull’energia sono state pubblicizzate come fonti di reddito per il consolidamento dei bilanci e come mezzo per strutturare in maniera più efficiente il sistema fiscale.

4.1.2 Base di calcolo

La base di calcolo viene scelta a seconda dell’obiettivo e delle condizioni quadro politiche e può variare fortemente da un Paese all’altro. I sistemi di tassazione esistenti solitamente si basano sulla tassa sul CO2 applicata ai combustibili e ai carburanti, dove la tassa viene stabilita in base al contenuto di CO2 del vettore energetico e più raramente anche in base al contenuto energetico. I vettori energetici tassati comprendono, in particolare, prodotti petroliferi come l’olio da riscaldamento, il gas naturale, il carbone e i carburanti. L’energia ricavata dalla biomassa e dal legno generalmente non è tassata. In diversi Paesi è tassata anche

l’elettricità, ad esempio in Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Svezia e Gran Bretagna. La maggior parte dei Paesi che tassano l’elettricità concedono deroghe o aliquote ridotte per le nuove energie rinnovabili e in parte per l’elettricità prodotta da centrali a ciclo combinato gascalore.

Alcuni Paesi si concentrano su una selezione ristretta di vettori energetici e/o di utenti: in Australia, ad esempio, soltanto i 500 maggiori emittenti (imprese) vengono direttamente colpiti dall’aumento dei prezzi. In altri Stati viene scelta un’ampia base di calcolo; nella Columbia Britannica, ad esempio, la tassa copre le emissioni di gas serra prodotte dalla combustione di tutti i vettori energetici fossili.

Nell’UE, la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità è disciplinata dalla Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 200317, attualmente in rielaborazione18. Secondo l’articolo 2 di tale Direttiva, gli Stati membri dell’UE devono riscuotere un’imposta a un’aliquota minima sugli oli minerali, sul carbone e sul gas naturale, se questi sono destinati ad essere utilizzati come combustibile da riscaldamento o come carburante nonché sull’elettricità.

Nessuno dei modelli di tassazione energetica esaminati prevede la tassazione di tutte le emissioni di gas serra del Paese e della provincia. Nei dieci Paesi considerati le emissioni interessate dalle tasse ammontano a una percentuale compresa tra il 35 e il 75 per cento. Conformemente all’IEEP (2013a, pag. 58) ciò è riconducibile all’esistenza di altre tasse sull’energia (come l’imposta sugli oli minerali), ad altri provvedimenti politici nel settore dell’energia (ad es. il sistema europeo di scambio di quote di emissione [EU ETS]) e a motivi politici (eccezioni a causa del timore di una perdita di competitività ecc.).

17 Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, GU L 283/51 del 31 ottobre 2003.

18 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, COM(2011) 169 definitivo del 13 aprile 2011.