Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine

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I maggiori emittenti di CO2 e consumatori di energia (tra cui le centrali [termiche] e le imprese delle industrie metallurgiche, del cemento, dei laterizi, del vetro, del carbone / petrolio e della carta) sono in genere inclusi nel sistema europeo di scambio (sistema europeo di scambio di quote di emissione; European Union Emission Trading System, EU ETS) e ampiamente esentati dalle tasse sul CO2 e sull’energia. La maggior parte dei certificati di emissione necessari a questo fine sono forniti gratuitamente21 alle imprese in questione.

In tutti i Paesi esaminati sussistono inoltre disposizioni speciali per determinate aziende e settori industriali, ad esempio sotto forma di aliquote ridotte della tassa o di esenzioni. I criteri variano e seconda del Paese (IEEP 2013a, pag. 13 segg.). Aliquote ridotte e rimborso totale delle tasse sono accordati in particolare a settori industriali e aziende con un elevato consumo di energia. In Germania sono concesse aliquote della tassa molto ridotte a un notevole numero di aziende (a partire da una soglia di 1000 euro di tasse sull’energia); anche nei Paesi Bassi ne beneficiano soprattutto i maggiori consumatori di energia elettrica. In Danimarca le riduzioni accordate dipendono dall’intensità energetica del processo di produzione. Finlandia e Svezia concedono alle imprese con un elevato consumo energetico riduzioni in funzione della quota parte delle tasse energetiche sul fatturato e sul plusvalore. La maggioranza dei Paesi adotta aliquote differenziate. Aliquote ridotte o deroghe sono accordate parzialmente sui carburanti impiegati nel settore dei trasporti locali o sui combustibili e carburanti destinati all’agricoltura. In diversi Paesi, tra cui Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Gran Bretagna (IEEP 2013a, pag. 14), deroghe e condizioni speciali sono subordinate a convenzioni (volontarie) con cui le aziende si impegnano a perseguire obiettivi di efficienza energetica, di riduzione del consumo energetico o delle emissioni.

Disposizioni speciali e deroghe hanno lo scopo di evitare o ridurre una perdita di competitività internazionale. I risultati delle ricerche relative alle esperienze internazionali nell’ambito delle tasse sull’energia indicano che in questo modo è stato possibile evitare in gran parte effetti negativi sulla competitività (IEEP 2013a, pag. 45 segg.). Preponderanti a tal fine sono state aliquote d’imposta ridotte o concesioni di deroghe e in generale tasse poco elevate.

Come spiegato nel capitolo 6, le ripercussioni delle tasse sull’energia sulla competitività delle imprese possono dipendere anche dal tipo di impiego dei proventi di queste tasse. Se i proventi vengono ridistribuiti all’economia – ad esempio per la riduzione dei costi salariali accessori – ne risultano impulsi economici positivi che incrementano la competitività e il potenziale di crescita (IEEP 2013, pag. 43 segg.).

Deroghe e disposizioni speciali incidono negativamente sull’effetto di incentivazione delle tasse sul CO2 e sull’energia e possono pertanto accrescere i costi per il raggiungimento degli obiettivi della politica energetica e climatica (Böhringer e Rutherford, 1997, in IEEP 2013a, pag. 47). Si deve partire dal presupposto che le condizioni speciali accordate nella prassi all’industria possano superare la misura necessaria per il mantenimento della competitività, in particolare perché non vengono applicate soltanto alle industrie con un elevato consumo energetico sottoposte alla concorrenza internazionale (IEEP 2013a, pag. 47). In Germania, ad esempio, deroghe di ampia portata hanno fatto sì che l’elevato consumo di energia

21 Decisione 2011/278/EU della Commissione del 27 aprile 2011 che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 130/1 del 17 maggio 2011.