Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine
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glio del Consiglio24. Scopo della riforma è migliorare le disposizioni esistenti, garantire un trattamento uniforme delle fonti di energia e prevedere una distinzione tra la tassazione legata al CO2 e una tassazione generale del consumo di energia25.
4.2 Conclusioni tratte dalle esperienze internazionali
In diversi Paesi esistono già sistemi di incentivazione con tasse sul CO2 e sull’energia e si prevede che altri Paesi adotteranno strumenti analoghi ed estenderanno e ottimizzeranno i sistemi di incentivazione esistenti. In tal senso è disponibile una vasta gamma di modelli che hanno in comune l’introduzione di una tassa sul CO2 e/o di una tassa sull’energia, parzialmente combinata con una tassa sull’elettricità. Nella maggior parte dei Paesi i proventi delle tasse sono impiegati per ridurre i costi salariali accessori e delle imposte sul reddito; parte delle risorse è a destinazione vincolata ed è utilizzata per promuovere l’efficienza energetica e delle energie rinnovabili.
All’interno dell’UE, la Direttiva 2003/96/CE prescrive agli Stati membri di tassare a
un’aliquota minima i vettori energetici e l’elettricità. L’imminente revisione di questa direttiva potrebbe portare all’introduzione, oltre a una tassa generale sul consumo di energia, anche di una tassa sul CO2. Lo scopo di questa riforma consiste nel garantire un trattamento uniforme di tutte le fonti di energia fossile e di elettricità, eliminando le differenze attualmente esistenti tra prodotti energetici ed elettricità. In particolare, si tratta di garantire un migliore coordinamento con il sistema europeo per lo scambio di quote di emissione, evitando in futuro sia i casi di doppia imposizione e di doppia regolamentazione sia lacune legislative. Non sono invece previste disposizioni sulla destinazione dei proventi né nella direttiva vigente né nella proposta di riforma. I proventi della tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità sono impiegati nei singoli Stati membri per scopi diversi.
La valutazione delle esperienze fatte finora dimostra che nei Paesi esaminati è stato possibile, grazie alle riforme implementate, ottenere una riduzione delle emissioni di CO2 e un aumento dell’efficienza energetica a costi economici contenuti. Negli stessi Paesi non si registrano effetti negativi sull’occupazione e si sono invece creati forti incentivi all’innovazione.
Si sono potuti evitare effetti negativi sulla competitività mediante deroghe accordate ad imprese industriali fortemente colpite dalle tasse. In tutti i Paesi esaminati vengono applicate deroghe e disposizioni speciali. A questo proposito, si sottolinea tuttavia la necessità della massima cautela. Al fine di non impedire il conseguimento dell’obiettivo, le disposizioni speciali o le deroghe devono essere subordinate a condizioni (convenzioni sugli obiettivi) e accordate soltanto a imprese e settori industriali con un elevato consumo di energia ed esposte alla concorrenza internazionale. Si consiglia altresì di non concedere deroghe totali, ma aliquote della tassa ridotte. In tal modo è possibile mantenere il flusso d’informazioni tra imprese e autorità e, al di là di disposizioni speciali e deroghe, promuovere un consumo energetico parsimonioso. È importante che l’implementazione di sistemi di incentivazione sia accompagnata da un un sistema di monitoraggio. Nell’ambito di questo sistema, il successo raggiunto deve essere misurato ogni tre‒cinque anni sulla scorta degli obiettivi prestabiliti e, in
24 http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011/0092(CNS) .
25 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012- 0136+0+DOC+XML+V0//IT.