Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine

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per abbandonare il nucleare. Infatti, una tassa omogenea permette di ridurre il consumo di elettricità. In mancanza di una differenziazione, la promozione delle energie rinnovabili deve essere realizzata altrimenti.

Tuttavia, la tassazione differenziata dell’elettricità importata non è un fatto scontato. Infatti, ostacoli di natura informativa e giuridica potrebbero impedire di sottoporre l’elettricità importata a una tassa differenziata. Sottoporre a una tassa, ad esempio, l’energia nucleare svizzera e non l’energia importata svantaggerebbe gravemente le centrali svizzere. Tanto più che anche se nell’arco di un anno la Svizzera consuma circa tanta elettricità quanta ne produce, gli scambi di elettricità con i nostri vicini sono importanti: nel 2011 l’importazione e

l’esportazione sono state superiori al consumo svizzero35. L’opportunità di introdurre una tassazione differenziata dipende in gran parte dalla possibilità di applicare una tassazione equivalente all’elettricità importata. Non siamo ancora in grado di fornire una risposta definitiva a questa domanda. Alcuni elementi della risposta sono però presentati di seguito.

L’ostacolo di natura informativa è riuscire a sapere come è stata prodotta l’elettricità importata. Contrariamente alla Svizzera, nell’UE al momento non esiste un sistema uniforme per il rilascio di garanzie di origine36. Ciò non consente la tracciabilità dell’elettricità importata. Diversi Stati dell’UE rilasciano certificati verdi per l’energia elettrica, che tuttavia consentono di accertare soltanto l’origine di una determinata parte dell’elettricità importata. Alla luce degli sviluppi che si registreranno nel settore, questo problema tecnico dovrebbe diventare meno importante. La Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili prevede, ad esempio, che ogni Stato membro debba essere in grado di garantire l’origine di elettricità, calore e freddo prodotti con fonti di energie rinnovabili37. I dati contenuti in queste garanzie di origine sono standardizzati e devono essere riconosciuti in ogni Stato membro. La garanzia di origine può essere altresì impiegata per fornire informazioni sulla composizione del mix di energia ai consumatori. Anche se non vi è ancora stata un’armonizzazione a livello europeo, le autorità competenti hanno intensificato la collaborazione per semplificare lo scambio internazionale delle garanzie di origine. È vero che queste informazioni riguardano solo le energie rinnovabili, ma ciò è sufficiente se l’obiettivo è ridurre la tassa per tali energie. Dato che la tassa sull’energia dovrebbe essere introdotta soltanto dal 2020, occorre continuare a seguire gli sviluppi a livello europeo riguardo ai certificati di origine. Eventualmente bisogna cercare anche una maggiore collaborazione tra la Svizzera e l’UE, se

l’elettricità dovesse essere tassata in maniera differente a seconda dell’origine.

Oltre a questi problemi amministrativi esistono ostacoli giuridici per una tassazione differenziata dell’elettricità. L’elettricità prodotta, ad esempio, da una centrale nucleare non è fisicamente differente da quella prodotta con energie rinnovabili. Secondo le norme dell’OMC (art. III GATT)38, è vietato tassare in maniera diversa lo stesso prodotto sulla base del metodo di produzione. Inoltre, la tassa all’importazione non può essere superiore a quella più bassa imposta sull’elettricità prodotta in Svizzera (national treatment). Ciò significa che l’elettricità

35 Nel 2011 l’esportazione e l’importazione erano pari a 80 000 GWh, mentre il consumo svizzero era di

60 000 GWh (UFE 2012a, pag. 8).

36 Con la revisione dell’ordinanza sulla garanzia di origine dal 1.1.2013 in Svizzera ogni impianto con una potenza allacciata > 30 kW deve farsi rilasciare una garanzia di origine.

37 Articolo15 della DIRETTIVA 2009/28/CE.

38 Dato che un caso del genere non è ancora stato giudicato, regna incertezza sulla decisione dell’OMC. L’interpretazione data in questa sede sembra chiaramente quella più probabile. La questione di una tassazione differenziata dell’elettricità è discussa in Ecoplan/WTI/UZH (2013) al n. 4.2.3.