Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine

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luglio 1972, concluso tra la Svizzera e l’UE e secondo il diritto europeo (in vista di un possibile accordo sull’energia elettrica tra la Svizzera e l’UE), una tale misura sarebbe probabilmente ammissibile a condizione che non discrimini l’elettricità estera (in altre parole, l’elettricità da fonti rinnovabili importata dovrebbe beneficiare della stessa aliquota fiscale o esenzione dell’elettricità nazionale). La Svizzera scambia elettricità essenzialmente con i Paesi

dell’UE39. È plausibile che questi Paesi non contestino una tariffazione differenziata

dell’elettricità, se risultasse che essi applicano lo stesso sistema. Questo approccio sottomette tuttavia la nostra politica energetica e climatica alla buona volontà dell’UE e potrebbe essere problematica per partner esterni all’UE e allo SEE. Tali problemi non sorgono invece con l’approccio basato su un sussidio al consumatore.

Vi sono quindi le seguenti opzioni per promuovere le nuove energie rinnovabili40: i) tassazione omogenea dell’elettricità indigena e dell’elettricità importata con la RIC nella continuità del sistema attuale (quindi senza mirare a compensare la tassa); ii) tassazione omogenea dell’elettricità indigena e dell’elettricità importata con compensazione per le (nuove) energie rinnovabili tramite un sussidio al consumatore (ad es. mediante riacquisto da parte dello Stato dei certificati verdi ottenuti dal consumatore in occasione dell’acquisto di elettricità di origine rinnovabile); iii) una tassazione differenziata dell’elettricità a livello della distribuzione al consumatore (tassazione uniforme con restituzione al distributore sulla base di un certificato che prova l’origine rinnovabile dell’elettricità); iv) una tassazione differenziata dell’elettricità prodotta in Svizzera e una tassazione delle importazioni a livello della tassa più bassa sui produttori nazionali. La quarta opzione sarebbe conforme alle norme del GATT, ma svantaggerebbe troppo la produzione svizzera. La seconda e la terza opzione si distinguono per il fatto che nella seconda il sussidio è dato ai consumatori, in modo da evitare conflitti con il diritto internazionale e di dipendere dalla volontà dell’UE, ma obbliga lo Stato a sovvenzionare i consumatori. Mentre la terza opzione prevede che sia la stessa tassa sull’elettricità a essere differenziata e in tal caso occorre prima verificare che l’UE non si opponga a un approccio di questo tipo contrario alle norme del GATT. Le prime tre opzioni meritano di essere esaminate.

Tassazione a livello di consumatore rispetto alla tassazione a livello di produttore

Si deve tassare a livello di consumatore, di immissione dell’elettricità in rete o di energia primaria? In linea di massima è meglio tassare il più a monte possibile, ossia a livello di energia primaria. Ciò permette non solo di promuovere un utilizzo razionale dell’elettricità a livello di consumatore, ma anche di ridurre le perdite prodotte al momento della trasformazione di energia primaria in elettricità, del trasporto dell’elettricità e dell’accumulazione e del pompaggio41 42. La riduzione di queste perdite è auspicabile sia per ragioni ambientali sia per miglio-

39 I Paesi dello Spazio economico europeo (SEE) che non fanno parte dell’UE (ossia Liechtenstein, Norvegia e Islanda) sono integrati nel mercato interno dell’UE e sottostanno alle stesse regole. Queste conclusioni riguardano anche questi Paesi.

40 Per le ragioni esposte al punto «Tassazione a livello di consumatore rispetto alla tassazione a livello di produttore», sono considerate soltanto le tasse a livello della distribuzione finale o del consumatore.

41 Tassare a livello di produttore avrà un impatto anche a livello di consumatore nella misura in cui la tassa è addossata a quest’ultimo. Una tassa sull’energia prodotta quindi non grava necessariamente sul produttore più di una tassa sull’energia consumata. In caso di prezzi flessibili, ciò dipende dalla domanda e dall’offerta. Se i prezzi sono inquadrati da una normativa tariffaria, ciò dipende dalla relativa normativa. Analogamente, l’argomento secondo cui una tariffazione differenziata ridurrebbe l’effetto di incentivazione sui consumatori perché le energie rinnovabili saranno più a buon mercato vale soltanto se la regolamentazione delle tariffe vieta a questi produttori di vendere la loro elettricità al prezzo di mercato. Se possono scegliere, questi produttori