Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine

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importata non può che essere sottoposta a una tassa uniforme e che, se l’elettricità di origine rinnovabile prodotta in Svizzera è esentata, tutta l’elettricità importata (che sia di origine rinnovabile o meno) deve essere esentata. È vero che con motivazioni ambientali è possibile ricorrere all’articolo XX GATT (questo articolo autorizza eccezioni), ma questa via è considerata molto rischiosa.

Sapendo che la produzione di elettricità con energie rinnovabili è sovvenzionata in Svizzera e all’estero, si potrebbe eludere il diritto dell’OMC tassando uniformemente l’elettricità, indipendentemente dalla sua fonte, e restituendo la tassa tramite un sussidio ai produttori di elettricità di origine rinnovabile che si vogliono esonerare. Tuttavia, una restituzione

dell’imposta a produttori nazionali sarebbe problematica dal punto di vista del diritto commerciale. Secondo le norme dell’OMC, un sussidio su un prodotto deve favorire sia un prodotto importato sia uno nazionale. Se il prodotto in questione è l’elettricità, è vietato sovvenzionare certe forme di elettricità nazionale senza sussidiare l’elettricità importata che soddisfa gli stessi criteri. Dal punto di vista delle norme dell’OMC, la situazione è diversa se non è l’elettricità stessa a essere sussidiata, ma l’acquisto di pannelli fotovoltaici. Quello che conta è che i pannelli importati siano sovvenzionati allo stesso modo dei pannelli svizzeri. Se questa condizione è soddisfatta, il sussidio non è vietato (anche se potrebbe essere oggetto di contestazione). Inoltre, in base all’accordo di libero scambio del 1972 tra la Svizzera e l’UE (ed eventualmente anche in base a un futuro accordo sull’energia elettrica tra la Svizzera e l’UE) un’imposta con un’aliquota fiscale unitaria, combinata con un sussidio proporzionale o completo della produzione nazionale da fonti rinnovabili, sarebbe verosimilmente problematica, se i proventi dell’imposta fossero impiegati interamente o parzialmente per finanziarie attività che avvantaggerebbero solo i prodotti nazionali. Occorrerebbe quindi evitare di combinare queste due misure.

Sarebbe per contro possibile proseguire in linea con l’attuale sistema, che non è stato contestato da un altro Stato, con una tassazione uniforme a livello di consumatore e con dei sussidi che non mirano ad annullare la tassa. Dal punto di vista dell’UE, un sussidio autonomo per la produzione nazionale da energie rinnovabili è ammissibile. Tuttavia, nella sua impostazione si dovrebbero eventualmente considerare, alla luce degli impegni nel quadro

dell’accordo di libero scambio e di un futuro accordo sull’energia, anche le prescrizioni sugli aiuti statali. A tale proposito si deve evidenziare che, secondo il diritto dell’UE questi sussidi dovrebbero riguardare in particolare i costi di investimento e di esercizio dei diversi metodi di produzione delle energie rinnovabili (ad es. i costi supplementari rispetto alla produzione usuale di elettricità).

Un’alternativa consisterebbe nel sovvenzionare direttamente i consumatori che acquistano elettricità di origine rinnovabile, poiché l’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative riguarda i produttori. Questo approccio ha il merito di essere coerente con il diritto internazionale. A tal fine si devono trovare soluzioni adeguate per l’esecuzione. Qualora a livello europeo si stabilisse un mercato con garanzie di origine per l’elettricità rinnovabile, la restituzione potrebbe essere effettuata in base alle garanzie di origine acquistate dal consumatore (vedi al riguardo le spiegazioni nel cap. 7, variante 2).

Il fatto che una tassazione differenziata possa essere contestata in base alle norme del GATT non significa che lo sia effettivamente. Secondo l’accordo di libero scambio del 22