Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/100: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 16 pagine
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della pianificazione potrebbe essere migliorata se venisse determinato un importo massimo dei contributi (UNIKOM). Tutte le spese delle emittenti radiofoniche per la diffusione digitale, iscritte nel bilancio, dovrebbero essere finanziate (Gebührenradios, RRR, VSP/ARPS).
Eccedenze destinate alle tecniche digitali di produzione televisiva (art. 85)
L'avamprogetto prevede il finanziamento di tecniche digitali di produzione televisiva fino a un importo massimo dell'80 per cento. Il DATEC stabilisce quale tecnica venga riconosciuta in quanto degna di promozione.
La tecnica degna di promozione dovrebbe essere sancita nell'ordinanza del Consiglio federale (Aktion Medienfreiheit). Occorre sostenere l'HbbTV (BS) e gli investimenti nell'HD (Canal9). Aktion Medienfreiheit sottolinea le possibili distorsioni della concorrenza e l'importanza dell'integrità del segnale se l'HbbTV dovesse essere promossa.
Passaggio dal canone di ricezione al canone radiotelevisivo Data del passaggio al nuovo sistema (art. 86)
L'avamprogetto prevede che il Consiglio federale stabilisca successivamente quando si debba attuare il cambiamento di sistema.
Questo non dovrebbe avvenire prima del 1ogennaio 2018, coincidere con un 1ogennaio ed essere comunicato con dovuto anticipo, in quanto la tariffa per le aziende soggette al pagamento del canone non è più fatturata dall'organo di riscossione (Suisa).
Ultima fatturazione del canone di ricezione in base al sistema vigente (art. 87)
La regolamentazione speciale dell'ultima fatturazione dell'attuale canone di ricezione è accettata di buon grado dalla SSR per motivi di liquidità.
Prima fatturazione del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività (art. 88)
La regolamentazione speciale della prima fatturazione del nuovo canone per le economie domestiche è accolta con favore dalla SSR per motivi di liquidità.
Fornitura dei dati da parte dei Comuni e dei Cantoni (art. 89)
L'avamprogetto prevede che i Comuni e i Cantoni forniscano i dati all'organo di riscossione entro 18 mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza. Quale contributo unico per gli investimenti realizzati viene determinato un importo massimo, che sarà versato su richiesta una volta forniti i dati e in base a documenti giustificativi.
La disposizione proposta per il contributo ai Cantoni e ai Comuni è criticata più volte, segnatamente per quanto riguarda l'importo massimo e l'ammontare del contributo stesso (BE, BL, SO, ZG; SSV, VSED/ASSH/ASSA). Le condizioni per ottenere il contributo sono troppo rigide (GR; SSV); esso non dovrebbe essere unico e limitarsi a investimenti (AG, BL, SO, ZG, ZH; SGV/ACS). La fornitura periodica dei dati dovrebbe essere indennizzata tramite l'organo di riscossione (SSV). Il contributo dovrà essere versato direttamente a GERES-Community, di cui fanno parte 16 Cantoni (GR). Si esige un contributo annuo su base automatica (ZH).
Occorre estendere la scadenza per la fornitura dei dati da 18 a 36 mesi (BL, GR). L'associazione eCH invita a sottoporre questa scadenza a una nuova verifica.
Le esigenze in materia di qualità dei dati non possono essere superiori a quelle dell'UFS (AG, BL, GL, SO).