Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/100: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 16 pagine
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Amministrazione delle partecipazioni al canone da parte della Confederazione (art. 40)
Per motivi di trasparenza tutte le quote di partecipazione al canone incassate dalla Confederazione dovranno essere iscritte in un conto nel bilancio della Confederazione.
Tale disposizione viene respinta poiché contraddice l'articolo 68 LRTV, modificato nel quadro di una revisione parziale, secondo cui i proventi del canone non figurano nel consuntivo della Confederazione (NE; ARBUS, Gebührenradios, SRG, SSM, VSP/ARPS).
Promozione di nuove tecnologie di diffusione (art. 50)
Nell'avamprogetto, la tecnologia DAB+ è dichiarata degna di promozione. Inoltre viene definito il momento a partire dal quale sarà possibile il finanziamento. In aggiunta, il sostegno dovrà essere limitato a 10 anni.
Il fatto che la tecnologia DAB+ sia menzionata esplicitamente riscuote consenso (SMC). Oltre a DAB+ dovrebbero essere promosse anche nuove forme di diffusione, come ad esempio Internet, applicazioni mobili, portali WebTV, ecc. (Canal9). Dovrebbero essere coperti tutti i costi contabilizzati per le nuove tecnologie (RRR). La disposizione potestativa dovrebbe divenire una norma imperativa (LI-MUS). Il momento a partire dal quale sono disponibili possibilità di finanziamento dovrebbe essere stabilito in base ad altri criteri (VSP/ARPS) o intervenire soltanto con l'abbandono della tecnologia OUC (LIMUS). La promozione dovrà durare più di dieci anni (VSP/ARPS, Radio Sunshine/Central) e il termine di dieci anni dovrà iniziare a decorrere soltanto a partire dall'entrata in vigore della disposizione (SMC).
Il Consiglio federale/l'UFCOM dovrebbero presentare un rapporto annuale al Parlamento in merito all'importo e all'impiego dei contributi (Aktion Medienfreiheit). Diversi partecipanti sottolineano l'importanza della parità di trattamento delle emittenti (AG; economiesuisse, UNIKOM).
Genere e modalità dei contributi (art. 51)
L'avamprogetto prevede di sostenere le emittenti svizzere (titolari di una concessione e soggette all'obbligo di notifica). Può essere finanziato fino all'80 per cento dei costi di diffusione. È prevista una riduzione lineare se i mezzi non sono sufficienti.
Si è favorevoli a estendere il sostegno ad altre cerchie: emittenti più piccole che contribuiscono al servizio pubblico (AG), emittenti soggette all'obbligo di notifica (SMC) e emittenti radiofoniche complementari che non trasmettono su OUC (ASROC). Il concetto di emittente svizzera dovrà essere definito (ASROC, LIMUS).
La promozione delle tecnologie non dovrà soltanto coprire i costi di diffusione, ma anche tutti quelli contabilizzati per le nuove tecnologie (RRR). BNJ auspica che sia presa in considerazione la sua situazione particolare per quanto riguarda la tecnica di diffusione. Per impedire abusi, il sostegno dovrebbe orientarsi a prezzi di mercato e non al prezzo corrisposto (ASROC, DIGRIS, UNIKOM).
La sicurezza della pianificazione dovrà essere garantita determinando anticipatamente ogni anno l'importo massimo dei contributi per ogni categoria di emittenti; in questo modo diviene superflua la riduzione lineare (AG; ASROC, DIGRIS, LIMUS, UNIKOM). Riscuote consenso la limitazione temporale (DIGRIS, LIMUS). In merito alla riduzione lineare, VSP/ARPS propone di applicare la riduzione innanzitutto alle emittenti non concessionarie; ERF è contrario a un tale trattamento prioritario.
Le emittenti verrebbero sgravate se il pagamento avviene anticipatamente (LIMUS, UNIKOM).