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Consultazione 2014/100: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 9 pagine
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Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)
Modifica del … (indagine conoscitiva)
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione1 è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 8 cpv. 3 e 4
(art. 7 cpv. 3 e 4 LRTV)
3Le emittenti televisive regionali titolari di una concessione sono tenute a sottotitolare le loro principali trasmissioni informative al più tardi in occasione della seconda diffusione e le altre repliche successive. Per le emittenti che diffondono trasmissioni informative principali in due lingue questa disposizione si applica per entrambe le lingue.
4Per ogni emittente, l'UFCOM determina anticipatamente l'importo massimo dell'indennizzo in base ai mezzi disponibili e all'importo previsto delle spese risultanti dall'adempimento dell'obbligo di cui al capoverso 3. Il conteggio definitivo è effettuato non appena l'emittente presenta il conteggio finale.
Art. 19 cpv.1
1Gli spot pubblicitari non devono superare 12 minuti in un’ora d’orologio
Art. 23 Frase introduttiva
Nell’ulteriore offerta editoriale della SSR che, oltre ai programmi radiotelevisivi, è necessaria per adempiere il mandato di programma ed è finanziata mediante i proventi del canone radiotelevisivo (art. 25 cpv. 3 lett. b LRTV), la pubblicità e la sponsorizzazione sono vietate, con le seguenti eccezioni:
Art. 28 cpv. 3 e 4
3La durata di registrazione e di conservazione per i contributi che compongono l'ulteriore offerta editoriale della SSR è la seguente:
a. per le trasmissioni diffuse nel programma che sono disponibili su domanda: quattro mesi a decorrere dalla diffusione nel programma;
b. per i contributi di uno stesso dossier dedicato alle elezioni o alle votazioni a (art. 92 cpv. 4 LRTV): quattro mesi a decorrere dalla pubblicazione ma al massimo due mesi dopo il giorno delle votazioni o delle elezioni;
c. per gli altri contributi ideati dalla redazione: due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione.
4Soggiacciono all'obbligo di registrazione e di conservazione conformemente al capoverso 3 i contributi che sono rimasti pubblicati in modo invariato per almeno 24 ore.
Art. 33 Archivi della SSR
(art. 21 LRTV)
1La SSR provvede a una conservazione duratura delle sue trasmissioni.
2Rende accessibili al pubblico i suoi archivi in forma idonea per un utilizzo privato e scientifico.
3In relazione ai compiti di cui ai capoversi 1 e 2 la SSR collabora con istituti specializzati nel settore del patrimonio audiovisivo allo scopo di garantire un'archiviazione conforme agli standard generalmente riconosciuti.
4Le spese della SSR sono determinate in funzione del fabbisogno conformemente all'articolo 68a capoverso 1 lettera a LRTV.
Art. 33a Archivi di altre emittenti svizzere
(art. 21 LRTV)
1L'UFCOM può sostenere progetti volti alla conservazione durevole delle trasmissioni di altre emittenti svizzere.
2Le trasmissioni, conservate in modo durevole con il sostegno dell'UFCOM, vanno rese accessibili al pubblico in forma idonea per un utilizzo privato e scientifico.
RS ..........
1 RS 784.401
2014–......