Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/100: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 16 pagine
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Diversi punti sono fonte di critica: il fatto che non è previsto un indennizzo periodico per la fornitura di dati (SO, ZG) e che non tutti i dati da inoltrare sono necessari all'attività di riscossione (AG, GL, GR, SO, TG; SSV, Verein eCH, VSED/ASSH/ASSA). Sono formulate riserve in merito all'uniformità delle proprietà dei dati nella gestione dei registri (ZH), alla definizione di uno standard per la fornitura dei dati (GR), alla trasmissione mensile dell'insieme dei dati (VSED/ASSH/ASSA), alla qualità dei dati e alla loro correttezza (BL, GL, GR, TG; Verein eCH). Inoltre non è chiaro cosa si intenda per "persona registrata" (BL).
Numerosi partecipanti sono contrari a fornire mensilmente i dati e considerano che sia sufficiente una scadenza trimestrale, semestrale o addirittura annuale (AG, BL, GR, GL, NW, SO, TG, VS; SGV/ACS, SSV, VSED/ASSH/ASSA). Inoltre la trasmissione dei dati entro i primi tre giorni lavorativi non viene considerata realistica (AI; Verein eCH, VSED/ASSH/ASSA).
Vengono menzionati anche aspetti relativi alla protezione dei dati: quelli che non sono più necessari dovrebbero essere soppressi (VSED/ASSH/ASSA) e la protezione dei dati dovrebbe essere rafforzata (Aktion Medienfreiheit, SSV).
Acquisizione dei dati da Ordipro (art. 67a)
Il ricorso ai dati provenienti da Ordipro è considerato opportuno da ARBUS.
Canone per le imprese Importo del canone (art. 67b)
Secondo l'avamprogetto le categorie tariffarie del canone per le imprese saranno stabilite poco prima del cambiamento di sistema.
Alcuni partecipanti criticano questa disposizione (SG; FER, GastroSuisse, SAB). È caldeggiata la competenza del Consiglio federale (ARBUS). Il meccanismo della verifica periodica dell'importo del canone da parte del Consiglio federale va iscritto nell'ordinanza (Aktion Medienfreiheit, Curaviva).
L'importo del canone per le imprese non dovrà essere superiore a quello indicato nel messaggio (Aktion Medienfreiheit) e dovrà essere determinato con abbastanza anticipo per poter essere preso in considerazione nel processo budgetario (BE). Occorre determinare l'importo prossimamente
(SGB/USS).
Per quanto riguarda la soglia del canone per le imprese, vengono formulate diverse proposte: 500 000 franchi come previsto nel messaggio (GastroSuisse), 1 milione di franchi (senesuisse), 10 milioni di franchi (sgv/usam) o, quale valore di riferimento, imprese con fino a 50 dipendenti (economiesuisse).
Gruppo assoggettato al canone (art. 67c)
L'avamprogetto prevede la possibilità di costituire un gruppo assoggettato al canone in modo che questo debba versare soltanto un canone per le imprese.
Questa eccezione viene criticata dalle associazioni dei consumatori (FRC, SKS), mentre Curaviva l'accoglie con favore, nonostante consideri dubbie le basi legali. Secondo Aktion Medienfreiheit questa eccezione mostra le lacune legislative. Occorre disciplinare in modo esplicito che la costituzione di un tale gruppo non abbia ripercussioni sul calcolo dell'imposta sul valore aggiunto (SSV).
Riunione di servizi autonomi della collettività pubblica (art. 67d)
Analogamente all'articolo 67c anche i servizi della collettività pubblica possono riunirsi e devono pagare soltanto un canone per le imprese.
Per Aktion Medienfreiheit anche questa eccezione mostra le lacune legislative, mentre Curaviva l'appoggia.