Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/101: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) nell'ambito del diritto internazionale · 40 pagine
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La CDS fa notare che i progetti pilota dei Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna e del distretto di Lörrach, nonché del Cantone di San Gallo e del Principato del Liechtenstein sono stati giudicati in modo complessivamente positivo dai diversi attori e dagli assicurati che hanno beneficiato delle cure. Progetti di questo tipo devono diventare permanenti nei Cantoni di frontiera e, se del caso, essere estesi ad altre regioni di frontiera. Diversi Cantoni di frontiera hanno ritenuto ragionevole dotarsi di una base legale in merito.
Riguardo all’articolazione concreta di una tale normativa legale, la CDS ha posto diverse domande alle quali l’UFSP ha dato risposta. Quest’ultimo ha così confermato alla CDS che le disposizioni dell’ordinanza permettono la collaborazione transfrontaliera soltanto con il consenso del Cantone di frontiera, perché i fornitori di prestazioni, gli assicuratori e il Cantone di frontiera devono concludere una convenzione che è sottoposta all’approvazione del Consiglio federale. L’articolo prescrive inoltre che le prestazioni potranno essere fornite soltanto alle persone che abitano nel Cantone interessato e assicurate presso un assicuratore partner; una convenzione sulla cooperazione transfrontaliera non ha quindi alcuna ripercussione sugli assicurati di un altro Cantone. La CDS sottolinea che i Cantoni non sono attualmente tenuti a versare un contributo finanziario (quotaparte cantonale) per le cure ospedaliere fornite all’estero. Altrettanto varrebbe per una cooperazione transfrontaliera. Secondo le informazioni fornite dall’UFSP, il corrispondente obbligo non potrebbe essere fissato a livello di ordinanza. Inoltre le prestazioni fornite a titolo di cooperazione con fornitori di prestazioni esteri non devono figurare sugli elenchi ospedalieri cantonali, poiché nel Cantone di frontiera sono accessibili soltanto a un gruppo di persone limitato. Inoltre un Cantone deve, in tutti i casi, mettere a disposizione sul proprio territorio un’offerta di prestazioni adeguata ai bisogni, perché – e questo punto va esplicitamente precisato nell’ordinanza – gli assicurati non possono in nessun caso essere obbligati a farsi curare all’estero. Secondo l’UFSP, l’esame del rispetto dei criteri EAE da parte dei fornitori di prestazioni esteri spetta congiuntamente alle parti contraenti, vale a dire agli assicuratori e ai Cantoni.
La CDS rileva tuttavia che la disposizione di legge riguardante la collaborazione transfrontaliera è formulata in modo molto aperto. Essa delega la fissazione di tutti i parametri essenziali in materia di organizzazione al legislatore dell’ordinanza. Secondo il rapporto sulla consultazione, per i progetti pilota di durata limitata il Consiglio federale intende basarsi sull’attuale articolo 36a LAMal.
La CDS auspica che il messaggio al Parlamento contenga gli elementi essenziali delle disposizioni d’esecuzione previste dal Consiglio federale, per creare certezza sugli aspetti più importanti dell’attuazione. A queste condizioni la CDS approverebbe la modifica di legge prevista.
Numerosi Cantoni aderiscono al parere della CDS. Alcuni hanno consegnato pareri praticamente identici a quello della CDS. I Cantoni AG, AR, BE, BL, GL, GR, LU, SH, TG, UR e ZH hanno seguito tale orientamento. Altri Cantoni approvano la creazione di una base legale per la cooperazione transfrontaliera, facendo in parte riferimento al parere della CDS ma sollevando ulteriori questioni (OW, SO e ZG). Il Cantone SG accoglie favorevolmente la proposta di modifica della LAMal che permette di prorogare i progetti pilota in modo duraturo.
Il Cantone BS rende noto che, dal 1° gennaio 2007, conduce un progetto pilota binazionale di durata limitata in materia di cooperazione transfrontaliera nel settore della sanità con il Cantone di Basilea Campagna e il distretto di Lörrach, basandosi sull’OAMal. In questa prospettiva la Germania ha adeguato la propria legislazione in modo che le prestazioni fornite in Svizzera siano assunte dagli assicuratori-malattie tedeschi fino a concorrenza dei costi che le cure avrebbero generato in Germania. Inoltre, gli assicuratori-malattie tedeschi possono concludere contratti con i fornitori di prestazioni svizzeri. In tal modo, si realizza la parità di trattamento tra la Svizzera e gli Stati dell’UE/AELS.