Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/101: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) nell'ambito del diritto internazionale · 40 pagine

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Questa disposizione prevede inoltre tre categorie di persone cui non sarebbe accordata la parità di trattamento. Dovrebbe essere adottata una normativa semplice, chiara, unica e uniforme per tutti gli assicurati cui si applica l’articolo 64a capoverso 9 LAMal.

3.4. Scelta del fornitore di prestazioni e assunzione dei costi delle cure ambulatoriali per tutte le persone assicurate in Svizzera (art. 41 cpv. 1 e 2 LAMal)

3.4.1. Favorevoli

La CDS attira l’attenzione sul fatto che, conformemente al vigente articolo 41 capoverso 1 LAMal, l’assicuratore deve assumere i costi di cura ambulatoriale secondo la tariffa applicata nel luogo di domicilio o di lavoro della persona assicurata. Secondo l’avamprogetto, dovrà essere attuata in ogni caso la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto; la fatturazione basata su valori del punto cantonali differenti è destinata a sparire.

Questa modifica riguarda le prestazioni sul piano intercantonale. La soluzione attuale comporta un onere amministrativo inutile per i fornitori di prestazioni e gli assicuratori-malattie. Occorre sincerarsi che una modifica di legge di questo genere non pregiudichi in alcun modo gli altri sistemi di finanziamento (finanziamento ospedaliero, finanziamento residuo delle cure).

Il messaggio relativo al disegno di legge dovrebbe precisare con chiarezza che la revisione dell’articolo 41 capoverso 1 LAMal non pregiudica il finanziamento residuo cantonale delle prestazioni di cure, perché la disposizione fa unicamente riferimento all’assunzione dei costi da parte degli «assicuratori» e non dei Cantoni. Poiché l’articolo 25a LAMal prescrive che l’assicuratore deve versare un contributo alle prestazioni di cure che sia uniforme a livello svizzero, non vi è alcuna differenza tra l’attuale e il futuro articolo 41 capoverso 1 per quanto concerne il finanziamento delle cure. Esistono inoltre settori delle cure ambulatoriali (p. es. le cliniche psichiatriche diurne) in cui l’assunzione dei costi deve fare riferimento agli «assicuratori» e non a eventuali contributi cantonali.

Il Comitato direttivo della CDS approva la modifica proposta a condizione che riguardi soltanto l’obbligo di finanziamento degli assicuratori e che dal messaggio risulti chiaramente che i contributi dei Cantoni non soggiacciono a questa disposizione.

Praticamente tutti i Cantoni che si sono pronunciati su questo punto hanno assunto posizioni analoghe. Qualche Cantone lo approva senza riserve, l’approvazione di altri dipende invece dalle due seguenti condizioni: 1. occorre tenere conto del fatto che tutti i residenti in regioni di cure sovracantonali hanno il medesimo accesso a tutti i fornitori di prestazioni ambulatoriali della regione e considerare in modo appropriato anche le future strategie e decisioni in materia d’organizzazione delle tariffe di tutte le parti interessate; 2. occorre indicare chiaramente che la modifica di legge proposta in materia di prestazioni ambulatoriali non pregiudica gli altri sistemi di finanziamento (segnatamente il finanziamento ospedaliero e il finanziamento residuo delle cure).

Il Cantone NW assume posizioni analoghe a quelle della CDS ma aggiunge che occorre completare l’articolo 79a lettera a LAMal (in combinato disposto con l’articolo 72 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; LPGA). Il diritto di regresso nel senso dell’articolo 72 LPGA deve essere applicabile per analogia anche al Cantone di residenza per i contributi da esso pagati conformemente agli articoli 25a, 41 e 49a LAMal.

I partiti che si sono espressi su questo punto della revisione approvano la modifica. La approvano anche l’USAM, il Centre Patronal e la FRC. L’ASD accetta soltanto il capoverso 1 (per quanto concerne la riserva riguardante il capoverso 2; cfr. n. 3.4.2 Contrari).