Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/101: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) nell'ambito del diritto internazionale · 40 pagine
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una forte volontà di procedere in tal senso, segnatamente nell’ambito dell’Agglomération Urbaine du Doubs (AUD) e in quello dell’Hôpital neuchâtelois (HNE). Ogni azione tesa a eliminare o ridurre le difficoltà di realizzare tale cooperazione deve quindi essere sostenuta. Nel settore sanitario vi è la possibilità di condividere determinati servizi e installazioni sanitarie. Il progetto di revisione dell’articolo 36a OAMal deve permettere di dare espressione a questo potenziale, chiaramente nell’interesse delle popolazioni residenti in prossimità della zona di frontiera. La revisione non elimina tuttavia alcuni ostacoli evidenti alla cooperazione transfrontaliera. Non viene affrontata la tematica dei frontalieri assicurati in Francia e curati in Svizzera. La presente situazione potrebbe penalizzare le future cooperazioni in materia di oncologia nel Cantone di Neuchâtel; infatti nell’Alto Cantone vi è un sito dell’HNE con centri di competenza in oncologia e senologia che potrebbe suscitare l’interesse delle autorità sanitarie della Franche-Comté e dell’AUD.
Il Cantone TI sostiene la modifica legislativa sulla base delle garanzie fornite dall’UFSP e che saranno concretizzate nell’ordinanza di applicazione. La revisione della legge permetterà infatti ai pazienti ticinesi, che per accedere a determinate prestazioni specifiche devono recarsi in strutture situate oltre Gottardo, di beneficiare di alternative interessanti nella vicina Lombardia.
Il PBD ritiene che la cooperazione regionale sia importante per il sistema sanitario. Sebbene la partecipazione agli attuali progetti pilota di promozione della cooperazione transfrontaliera sia ancora scarsa, il PBD sostiene l’intento di rendere duratura tale cooperazione in tutte le regioni di frontiera. A suo parere l’allentamento del principio di territorialità aumenta la sicurezza delle cure e consolida inoltre la libera scelta degli assicurati. Nel contempo, respinge l’obbligo per gli assicurati di farsi curare all’estero.
Il PPD sostiene una cooperazione illimitata e transfrontaliera nelle regioni limitrofe. Accetta quindi l’allentamento del principio di territorialità. Ha sempre sostenuto e incoraggiato la cooperazione regionale in materia di politica sanitaria. Nel 2006 aveva già approvato i primi progetti pilota.
Il PLR è favorevole all’allentamento del principio di territorialità come aveva già indicato nel suo parere del 16 marzo 2006. In un’ottica liberale, sul medio termine il mercato svizzero della salute deve essere progressivamente aperto. La crescente integrazione del mercato delle cure sanitarie non dovrebbe interrompersi alla frontiera. In condizioni quadro chiaramente definite, sopprimere il principio di territorialità permetterebbe di incentivare a livello generale la concorrenza disciplinata nel sistema sanitario, con effetti positivi sui prezzi e sull’offerta di prestazioni di elevata qualità. Il PLR sostiene quindi la creazione di una base legale definitiva che permetta di proseguire nelle regioni frontaliere i progetti pilota in corso.
L’UDC fa notare che una cooperazione transfrontaliera durevole per l’assunzione dei costi delle prestazioni nelle regioni estere limitrofe può consolidare la concorrenza. Spera che a medio termine ciò si traduca in una pressione sui costi dei fornitori di prestazioni svizzeri. Rispetto alla fase pilota sarà tuttavia necessario ridurre notevolmente l’onere amministrativo a carico degli assicurati.
La FER sostiene la presente modifica a condizione che i fornitori di prestazioni esteri siano assoggettati alle medesime norme di qualità dei fornitori di prestazioni svizzeri.
La FRC approva una cooperazione transfrontaliera ben concepita ma a condizione che l’assicurato non sia costretto in alcun caso, se non lo desidera, a farsi curare all’estero e che la qualità delle cure sia la medesima sui due lati della frontiera. Secondo la FRC, lo Stato deve adoperarsi affinché alle casse malati non sia consentito di proporre forme particolari di assicurazione nel cui ambito gli assicurati si impegnano a farsi curare sull’altro lato della