Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/101: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) nell'ambito del diritto internazionale · 40 pagine

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L’ASA sottolinea che soprattutto gli assicurati residenti nelle zone di frontiera apprezzerebbero la possibilità di scegliere di farsi curare all’estero nelle zone di frontiera. Il principio di territorialità applicabile nell’AOMS (sono rimborsate soltanto le prestazioni fornite in Svizzera) deve essere in una certa misura allentato. L’ASA approva quindi l’allentamento del principio di territorialità applicabile nel quadro dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, soprattutto nella prospettiva della libera circolazione degli assicurati e della concorrenza. Nell’interesse degli assicuratori e dei pazienti devono essere incoraggiate forme innovative di cooperazione che rispettino i criteri EAE indipendentemente dalle frontiere. L’ASA ritiene che la qualità delle cure mediche e la libera scelta del paziente siano aspetti importanti. Pensa che non possa essere istituito un obbligo di farsi curare all’estero. Inoltre, considera importante per le future cooperazioni transfrontaliere che l’onere amministrativo degli assicuratori-malattie rimanga limitato.

2.1.2. Contrari

Il Cantone AI è piuttosto scettico su questo aspetto della revisione che trova ambiguo in alcuni punti. La creazione di una base legale per la cooperazione transfrontaliera deve certamente essere esaminata. Per aderirvi occorre tuttavia esaminare in modo soddisfacente i suoi effetti sulle persone direttamente interessate e sugli altri Cantoni. Secondo il Cantone SZ, le informazioni attuali sull’organizzazione e sugli effetti di una tale base legale non sono sufficienti e numerose questioni restano ancora aperte. Occorrono quindi ulteriori chiarimenti.

Il Cantone VD ritiene che gli eventuali rischi finanziari di queste forme di cooperazione avrebbero dovuto essere approfonditi nel rapporto esplicativo. Le informazioni attualmente disponibili in merito alle modalità e agli effetti di una tale base legale (e le disposizioni della relativa ordinanza) non sono sufficientemente chiare.

Pone anche le seguenti domande:

 le capacità degli ospedali stranieri devono essere integrate nella pianificazione sanitaria dei

Cantoni?

 Gli ospedali stranieri ammessi hanno gli stessi obblighi degli ospedali svizzeri (protezione

dei dati, diritto in materia di appalti pubblici ecc.)?

 Gli ospedali devono adempiere i criteri EAE (economicità, appropriatezza ed efficacia)

come gli ospedali svizzeri? Chi effettua questo controllo?

 Vi sono casi di reciprocità (accesso analogo agli ospedali svizzeri per i cittadini UE)?

 Qual è il rapporto con l’Accordo quadro con la Francia (menzionato alla pagina 4 del

rapporto esplicativo) e quale il rapporto tra tale accordo e l’articolo 34 del progetto di modifica della LAMal?

Il Cantone VS non ritiene sufficientemente chiare le informazioni attualmente disponibili in merito alla struttura e agli effetti di una tale base legale e le disposizioni della relativa ordinanza. Vanno chiariti i possibili rischi finanziari di tali forme di cooperazione, come pure i criteri di economicità, appropriatezza, efficacia e controllo. Nell’attesa dei chiarimenti richiesti, respinge la modifica proposta.

L’ASD fa notare che il sistema attuale si è rivelato efficace. Una cooperazione transfrontaliera che equivalga a un’apertura unilaterale ai fornitori di prestazioni esteri non è accettabile, segnatamente se gli assicuratori possono obbligare i loro assicurati a farsi curare all’estero. Se il Consiglio federale dovesse approvare una tale apertura transfrontaliera, dovrebbe anche autorizzare la conclusione di contratti con l’estero in materia di assicurazioni sociali.