Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/101: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) nell'ambito del diritto internazionale · 40 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 33Fedlex · Rapporto sui risultati

proposto sembra logico e opportuno. Tuttavia, potrà approvarlo solo se saranno soddisfatte le seguenti due condizioni:

1. il fatto che tutti gli abitanti delle regioni di cura sovracantonali abbiano il medesimo accesso a tutti i fornitori di prestazioni ambulatoriali della regione deve essere preso adeguatamente in considerazione per le future strategie e decisioni relative alla formazione delle tariffe di tutte le parti coinvolte;

2. occorre chiarire se la modifica di legge prevista per le prestazioni ambulatoriali possa pregiudicare gli altri sistemi di finanziamento (in particolare il finanziamento ospedaliero e il finanziamento residuo delle cure).

Il messaggio concernente il disegno di legge dovrà precisare chiaramente che la disposizione rivista dell’articolo 41 capoverso 1 LAMal non concerne il finanziamento residuo cantonale per le prestazioni di cura, in quanto questa disposizione riguarda unicamente l’assunzione dei costi da parte degli assicuratori e non dei Cantoni. Dal momento che, secondo l’articolo 25a LAMal, l’assicuratore deve versare un contributo alle prestazioni di cura uniforme a livello svizzero, non emerge alcuna differenza relativa al finanziamento delle cure tra l’articolo attuale e il futuro articolo 41 capoverso 1. Inoltre, esistono ambiti ambulatoriali (p. es. cliniche diurne per la psichiatria) in cui l’assunzione dei costi deve riferirsi agli «assicuratori» e non a eventuali contributi cantonali.

Il Cantone SO è soddisfatto del nuovo disciplinamento. È necessario tuttavia assicurarsi che i contributi dei Cantoni non siano toccati da tale regolamentazione.

I Cantoni OW, SG, SZ, UR e ZG approvano la modifica proposta. La regolamentazione attuale comporta un onere amministrativo inutile per i fornitori di prestazioni e gli assicuratori-malattie. La modifica proposta è pertanto approvata. Il messaggio dovrà tuttavia definire chiaramente che questa nuova regolamentazione concerne solo l’obbligo di finanziamento degli assicuratori e non pregiudica gli altri sistemi di finanziamento (finanziamento ospedaliero, finanziamento residuo delle cure).

Il Cantone TI ritiene che la normativa oggi in vigore risulti onerosa dal profilo amministrativo, poiché impone agli assicuratori un esame caso per caso al fine di applicare la giusta tariffa. Essa è inoltre particolarmente discriminante per gli assicurati che potrebbero agevolmente accedere a cure meno onerose in Cantoni confinanti, ma anche per gli altri assicurati in ragione dell’accresciuta mobilità. L’abolizione del limite di copertura, infine, accrescerebbe la concorrenza fra fornitori di Cantoni diversi, dando un impulso all’auspicato allineamento delle tariffe cantonali, oggi ancora molto diverse fra loro. Il Cantone TI chiede comunque che nel messaggio venga precisato come l’adeguamento proposto riguardi esclusivamente l’obbligo di finanziamento da parte degli assicuratori e non crei pregiudizi per altri sistemi di finanziamento, segnatamente il finanziamento cantonale relativo ai ricoveri ospedalieri fuori Cantone. Il Cantone Ticino sostiene la modifica legislativa proposta, con le richieste di precisazioni indicate.

Il PBD approva questa modifica di legge che permette di ridurre gli oneri burocratici eliminando gli ostacoli intercantonali.

Il PPD approva l’attuazione della mozione 12.4224 della propria consigliera nazionale Ruth Humbel.

Il PLR sottolinea di aver sostenuto le due mozioni 12.4224 e 12.4098 «Abrogare una disposizione della LAMal avulsa dalla realtà e fonte di discriminazione» nelle due Camere. La verifica caso per caso comporta un onere amministrativo troppo elevato per gli assicuratori e