Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/101: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) nell'ambito del diritto internazionale · 40 pagine

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Il Cantone di AG approva questa modifica, che corrisponde probabilmente alla prassi già adottata oggi da numerose assicurazioni, che in genere non conoscono il luogo di lavoro dei propri clienti.

Il Cantone AI evidenzia che questa modifica concerne la fornitura di prestazioni intercantonale. L’adeguamento della regolamentazione concernente l’assunzione delle prestazioni ambulatoriali da parte degli assicuratori-malattie è opportuna e va sostenuta. La soluzione esistente genera costi amministrativi inutili per i fornitori di prestazioni e gli assicuratorimalattie.

Le nuove disposizioni possono essere approvate solo se sono soddisfatte due condizioni. In primo luogo, il fatto che tutti gli abitanti delle regioni di cura sovracantonali abbiano il medesimo accesso a tutti i fornitori di prestazioni ambulatoriali della regione deve essere preso adeguatamente in considerazione per le future strategie e decisioni relative alla formazione delle tariffe di tutte le parti coinvolte. In secondo luogo, è necessario chiarire se la modifica di legge prevista per le prestazioni ambulatoriali possa pregiudicare gli altri sistemi di finanziamento (in particolare il finanziamento ospedaliero e il finanziamento residuo delle cure).

Il messaggio concernente il disegno di legge dovrà precisare chiaramente che la disposizione rivista dell’articolo 41 capoverso 1 LAMal non concerne il finanziamento residuo cantonale per le prestazioni di cura, in quanto questa disposizione riguarda unicamente l’assunzione dei costi da parte degli assicuratori e non dei Cantoni. Dal momento che, secondo l’articolo 25a LAMal, l’assicuratore deve versare un contributo alle prestazioni di cura uniforme a livello svizzero, non emerge alcuna differenza relativa al finanziamento delle cure tra l’articolo attuale e il futuro articolo 41 capoverso 1. Inoltre, esistono ambiti ambulatoriali (p. es. cliniche diurne per la psichiatria) in cui l’assunzione dei costi deve riferirsi agli «assicuratori» e non a eventuali contributi cantonali.

I Cantoni AG e LU accolgono favorevolmente il disciplinamento proposto.

Il Cantone NW condivide il parere della CDS ma fa notare anche che l’articolo 79a lettera a LAMal (in combinato disposto con l’art. 72 LPGA) dovrebbe essere completato. Il diritto di regresso secondo l’articolo 72 LPGA dovrebbe essere applicabile per analogia anche al Cantone di residenza per i contributi da versare conformemente agli articoli 25a, 41 e 49a LAMal.

Il Cantone NE evidenzia che questo progetto permetterebbe ai frontalieri che hanno sottoscritto l’assicurazione LAMal in Svizzera di scegliere l’ospedale, nel quale desiderano essere curati, nell’elenco delle strutture riconosciute nella pianificazione ospedaliera cantonale.

Per il Cantone SH, la modifica è importante perché la regione di cure di Sciaffusa presenta notevoli sovrapposizioni con il Cantone confinante di Zurigo, dove le prestazioni mediche, ospedaliere e terapeutiche presentano talvolta valori del punto tariffale molto più elevati. La creazione di una libera circolazione illimitata su tutte le zone tariffarie potrebbe quindi rafforzare una tendenza già esistente oggi a collocare i fornitori di prestazioni ambulatoriali nel Cantone vicino a tariffe più convenienti. Una tale tendenza comporterebbe notevoli inconvenienti per la popolazione del Cantone interessato (tasse più elevate per tragitti più lunghi e accesso più difficile ai fornitori di prestazioni).

Il Cantone è consapevole del fatto che l’attuale regolamentazione è troppo complessa dal punto di vista formale e che è molto difficile da applicare. In tale contesto, il disciplinamento