Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/101: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) nell'ambito del diritto internazionale · 40 pagine

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internazionale, le procedure di recupero possono rivelarsi particolarmente complesse e costose.

Per il Cantone TI, la modifica non cambia la sostanza dell’ordinamento in vigore. Quest’ultimo opera una distinzione tra i Cantoni chiamati ad assumersi l’85 per cento dei crediti in arretrato: per gli assicurati con un concreto punto di riferimento in Svizzera, segnatamente i frontalieri, l’onere è a carico del Cantone in cui viene svolta l’attività professionale, mentre per i beneficiari di rendite che non hanno più un concreto punto di riferimento in Svizzera tale onere è a carico degli assicuratori-malattie. Il Cantone Ticino ritiene inammissibile questa distinzione e chiede che nell’ambito del consolidamento a livello legislativo di questa regolamentazione la soluzione in vigore per gli assicurati che non hanno concreti punti di riferimento in Svizzera sia applicata a tutti gli assicurati residenti in Stati UE/AELS.

Anche l’OMCT è contraria a questa modifica di legge per le stesse ragioni di cui al punto 2.2.2. (assunzione dei costi di cura ospedaliera di persone residenti in uno Stato dell’UE/AELS e assicurate in Svizzera).

2.4. Scelta del fornitore di prestazioni e assunzione dei costi delle cure ambulatoriali (art. 41 cpv. 1 e 2 LAMal)

2.4.1. Favorevoli

La CDS segnala che, conformemente all’articolo 41 capoverso 1 LAMal vigente, in caso di cura ambulatoriale l’assicuratore assume i costi al massimo secondo la tariffa applicata nel luogo di domicilio o di lavoro dell’assicurato. Il nuovo diritto prevede di utilizzare una tariffa applicabile di volta in volta al fornitore di prestazioni scelto; in futuro dovrebbe dunque decadere la fatturazione sulla base dei valori del punto tariffale differenziati a livello cantonale.

Questa modifica concerne le prestazioni a livello intercantonale. La soluzione in vigore comporta un onere amministrativo inutile per i fornitori di prestazioni e per gli assicuratorimalattie. Con una tale modifica di legge bisogna comunque garantire che non vengano pregiudicati gli altri sistemi di finanziamento (finanziamento ospedaliero, finanziamento residuo delle cure).

Il messaggio relativo al disegno di legge dovrebbe precisare chiaramente che la disposizione rivista dell’articolo 41 capoverso 1 LAMal non concerne il finanziamento residuo cantonale per le prestazioni di cura, in quanto questa disposizione riguarda unicamente l’assunzione dei costi da parte degli «assicuratori» e non dei Cantoni. Dal momento che, secondo l’articolo 25a LAMal, l’assicuratore deve versare un contributo alle prestazioni di cura uniforme a livello svizzero, non emerge alcuna differenza relativa al finanziamento delle cure tra l’articolo attuale e il futuro articolo 41 capoverso 1. Inoltre, esistono ambiti ambulatoriali (p. es. cliniche diurne per la psichiatria) in cui l’assunzione dei costi deve riferirsi agli «assicuratori» e non a eventuali contributi cantonali.

Il Comitato direttivo della CDS approva l’adeguamento proposto a condizione che il messaggio definisca esplicitamente che i contributi dei Cantoni non sono interessati da questa disposizione, che dovrà riguardare soltanto l’obbligo di finanziamento degli assicuratori.

I Cantoni BL, BS, BE, FR, GE, GL, GR, TG, VD e ZH sono dello stesso parere.