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Consultazione 2014/107: Modifica dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) · 8 pagine

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Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI)

Modifica del ... 2015 Versione per l’indagine conoscitiva

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 23 dicembre 19991 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 12 capoverso 2, 13 capoverso 1, 16 capoverso 2, 38 capoverso 3, 39 capoverso 1 e 44 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (legge);

visto l’articolo 3 della legge federale del 22 giugno 19793 sulla pianificazione del territorio,

Art. 3 cpv.1

1 Gli impianti sono considerati vecchi se, all’entrata in vigore della presente ordinanza, la decisione che autorizza i lavori di costruzione o l’inizio dell’esercizio era già passata in giudicato. Gli impianti di cui all’allegato 1 numero 1 comprendenti più linee sono considerati vecchi se, all’entrata in vigore della presente ordinanza, l’autorizzazione della linea più vecchia era già passata in giudicato.

Art. 3 cpv. 2 lett. c

2 Gli impianti sono considerati nuovi se:

c. sono sostituiti nel medesimo sito; fanno eccezione le ferrovie (all. 1 n. 5).

Art. 7 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese

1 RS 814.710

2 RS 814.01

3 RS 700