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Consultazione 2014/107: Modifica dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) · 8 pagine
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Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI)
Modifica del ... 2015 Versione per l’indagine conoscitiva
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 23 dicembre 19991 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 12 capoverso 2, 13 capoverso 1, 16 capoverso 2, 38 capoverso 3, 39 capoverso 1 e 44 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (legge);
visto l’articolo 3 della legge federale del 22 giugno 19793 sulla pianificazione del territorio,
Art. 3 cpv.1
1 Gli impianti sono considerati vecchi se, all’entrata in vigore della presente ordinanza, la decisione che autorizza i lavori di costruzione o l’inizio dell’esercizio era già passata in giudicato. Gli impianti di cui all’allegato 1 numero 1 comprendenti più linee sono considerati vecchi se, all’entrata in vigore della presente ordinanza, l’autorizzazione della linea più vecchia era già passata in giudicato.
Art. 3 cpv. 2 lett. c
2 Gli impianti sono considerati nuovi se:
c. sono sostituiti nel medesimo sito; fanno eccezione le ferrovie (all. 1 n. 5).
Art. 7 cpv. 2
Concerne soltanto il testo francese
1 RS 814.710
2 RS 814.01
3 RS 700