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Consultazione 2014/107: Modifica dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) · 8 pagine
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N. 26
Abrogato
N. 32 cpv. 1
1 Un impianto comprende:
a. tutte le parti di una sottostazione o di un impianto di distribuzione che sono sotto alta tensione;
b. per le sottostazioni o gli impianti di distribuzione che alimentano impianti della linea di contatto conformemente all’allegato 4 dell’ordinanza del 23 novembre 19834 sulle ferrovie (Oferr) anche le parti che conducono corrente di ritorno al potenziale di terra.
N. 33
33 Stato di esercizio determinante
1 È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio alla potenza nominale.
2 Per gli impianti che alimentano impianti della linea di contatto conformemente all’allegato 4 Oferr, il capoverso 1 si applica solo al lato alta tensione; a quello bassa tensione si applica il numero 53.
N. 35 cpv. 2
2 L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che sono adottate tutte le misure per limitare la densità del flusso magnetico, quali un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
N. 36
Abrogato
N. 4
4 Installazioni elettriche domestiche
1 Le disposizioni del presente numero si applicano alle installazioni domestiche giusta l’articolo 14 della legge del 24 giugno 19025 sugli impianti elettrici, ad esclusione degli apparecchi allacciati in modo fisso come pure di quelli fissi inseriti.
2 Le installazioni domestiche devono essere eseguite secondo lo stato della tecnica riconosciuto in modo da ridurre al minimo la densità del flusso magnetico nei luoghi a utilizzazione sensibile.