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Consultazione 2014/107: Modifica dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) · 8 pagine

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Art. 9 Modifica di vecchi impianti

Se si modifica un vecchio impianto ai sensi dell’allegato 1, si applicano le prescrizioni concernenti la limitazione delle emissioni per i nuovi impianti, a meno che l’allegato 1 non contempli prescrizioni derogatorie.

Art. 12 cpv. 2bis

2bis Chi effettua misurazioni secondo il capoverso 2, deve essere accreditato per tali misurazioni.

Art. 14 cpv. 2bis

2bis Chi effettua misurazioni secondo il capoverso 2, deve essere accreditato per tali misurazioni.

Art. 19b Monitoraggio e informazione ambientale

1 L’UFAM rileva le immissioni a livello nazionale e pubblica periodicamente una panoramica.

2 L’UFAM informa periodicamente sullo stato della scienza e sull’esperienza in merito agli effetti delle radiazioni degli impianti fissi sull’uomo e sull’ambiente.

II

L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° ... 2015.

...2015 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova