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Consultazione 2014/107: Modifica dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) · 8 pagine
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a. l’occupazione di fase è ottimizzata, nella misura in cui la tecnica e l’esercizio lo consentono; e
b. sono adottate tutte le altre misure per limitare la densità del flusso magnetico, quali un altro sito, un’altra disposizione dei conduttori, il cablaggio o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
3 Le misure di cui al capoverso 2 devono essere eseguite in modo tale che nello stato di esercizio determinante il superamento complessivo del valore limite dell’impianto nei luoghi a utilizzazione sensibile sia ridotto al minimo.
N. 16 cpv. 1
1 Se, nei luoghi a utilizzazione sensibile, le radiazioni prodotte da un vecchio impianto nello stato di esercizio determinante superano il valore limite dell’impianto, l’occupazione di fase, nella misura in cui la tecnica e l’esercizio lo consentono, deve essere ottimizzata in modo da ridurre al minimo il superamento complessivo in tali luoghi.
N. 17
17 Modifica di vecchi impianti
1 Nello stato di esercizio determinante, i vecchi impianti modificati devono rispettare il valore limite dell’impianto nei luoghi a utilizzazione sensibile.
2 Il valore limite dell’impianto può essere superato se il titolare dell’impianto dimostra che:
a. l’occupazione di fase, nella misura in cui la tecnica e l’esercizio lo consentono, è ottimizzata; e
b. sono adottate tutte le misure di cui al numero 15 capoverso 2 lettera b, eccetto un altro sito o il cablaggio.
3 Le misure di cui al capoverso 2 devono essere eseguite in modo tale che nello stato di esercizio determinante il superamento complessivo del valore limite dell’impianto nei luoghi a utilizzazione sensibile sia ridotto al minimo.
4 Le modifiche di cui al numero 12 capoverso 8 devono inoltre essere eseguite in modo tale che i requisiti per i nuovi impianti possano essere rispettati, non appena sarà sostituita o smantellata l’ultima parte vecchia dell’impianto.
N. 25 cpv. 2
2 L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che sono adottate tutte le misure per limitare la densità del flusso magnetico, quali un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.