Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/109: Revisione parziale dell'ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr) · 8 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-511.3-00008/00001/00004/00004/00003
Il capoverso 2 è identico all’articolo 47 capoverso 2 in vigore.
Sezione 2: Veicoli interoperabili
Art. 48 Campo d’applicazione
Il capoverso 1 fornisce la definizione di veicoli interoperabili. In sostanza sono i veicoli circolanti sulla rete a scartamento normale e, segnatamente, tutti quelli a scartamento normale destinati al traffico viaggiatori e merci. La delimitazione rispetto ai veicoli speciali è presentata e chiarita nella sezione 4.
Il capoverso 2 sancisce l’applicabilità delle prescrizioni valevoli a livello internazionale (STI).
Il capoverso 3 stabilisce che si devono inoltre rispettare i requisiti tecnici nazionali ossia le interfacce con l’infrastruttura svizzera (PTNN-CH). L’UFT pubblicherà le PTNN-CH sul proprio sito Internet.
In questo modo tutti i requisiti dei veicoli interoperabili sono definiti a livello nazionale. In merito non vengono emanate altre DE. Sono eliminate le sovrapposizioni tra le prescrizioni internazionali e quelle nazionali.
Sezione 3: Veicoli non interoperabili
Osservazioni generali
La sezione 3 si articola nelle tre parti qui di seguito indicate.
L’articolo 49 definisce il campo d’applicazione e prevede facilitazioni nella procedura d’autorizzazione per i veicoli impiegati in un’area circoscritta su tratte interoperabili.
Seguono poi quattro articoli (50–53) in cui sono presentati i quattro ambiti di rischio: i sistemi elettrici e meccanici, i sistemi dei freni nonché i sistemi delle porte. Si tratta dei quattro principali ambiti di rischio, già trattati, sia pure con termini diversi, in numerosi articoli dell’Oferr e delle DE-Oferr in vigore. La nuova struttura è stata scelta allo scopo di recepire nei quattro nuovi articoli i contenuti riguardanti gli ambiti di rischio ripartiti negli articoli esistenti. Anche in questo caso gli obiettivi di protezione prioritari sono descritti nell’Oferr. Le restanti disposizioni in precedenza contenute nell’Oferr sono state, per quanto possibile, concentrate nelle DE.
Gli articoli 54 e 55 disciplinano le ulteriori disposizioni complementari (rispetto agli art. 50–53) negli ambiti delle ferrovie a cremagliera e delle tramvie.
Art. 49 Campo d’applicazione
Il capoverso 1 definisce come veicoli non interoperabili tutti quelli a scartamento speciale (metrico), i veicoli tranviari e a cremagliera.
Il capoverso 2 stabilisce che in singoli casi speciali i veicoli a scartamento normale possono essere autorizzati secondo le disposizioni della presente sezione. Ciò è importante dato che per tali veicoli non sono state emanate prescrizioni europee di interoperabilità. L’assenza del presente capoverso renderebbe l’autorizzazione di questi veicoli molto più complicata. La sicurezza viene comunque garantita attraverso l’applicazione generalizzata degli obiettivi di protezione e delle disposizioni di questa sezione.
Art. 50 Sistemi elettrici
Il capoverso 1 definisce l’obiettivo di protezione per i sistemi elettrici. Si tratta in particolare dei pericoli specifici e della protezione dalla corrente. Sono così riassunti tutti i requisiti dei veicoli in materia di corrente elettrica desunti dagli articoli 44g, 48, 49, 51 e 54.
Il capoverso 2 determina l’interfaccia centrale relativa agli impianti di sicurezza e alle applicazioni telematiche, riassumendo i requisiti pertinenti di cui agli articoli 55 e 56 in vigore.