Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/109: Revisione parziale dell'ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr) · 8 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-511.3-00008/00001/00004/00004/00003
per la sicurezza contro il deragliamento e per le prove di stabilità secondo l’articolo 58 capoverso 2 in vigore.
Il capoverso 2 disciplina nella lettera a i requisiti degli organi di trazione e di repulsione in conformità all’articolo 58 capoverso 3 in vigore; nella lettera b stabilisce invece i requisiti dei freni affinché gli obiettivi di protezione siano soddisfatti secondo l’articolo 52.
Nelle pertinenti DE vengono raccolti, secondo i diversi temi, tutti i requisiti validi dell’Oferr in vigore e delle relative DE. I contenuti non sono sottoposti ad alcuna modifica.
Art. 55 Veicoli tranviari
Come per i veicoli delle ferrovie a cremagliera, anche per quelli tranviari esistono determinate disposizioni divergenti da quelle previste per i restanti veicoli ferroviari. In particolare, la costruzione dei veicoli tranviari è sensibilmente più semplice di quella dei normali veicoli ferroviari. Esistono inoltre disposizioni e requisiti specifici per i sistemi dei freni. Le disposizioni destinate ai veicoli tranviari sono attualmente ripartite nell’intero capitolo dedicato ai veicoli; ciò provoca errori di interpretazione dovuti al fatto che i requisiti stabiliti per i veicoli tranviari vengono confusi con quelli per altri veicoli ferroviari. Ora ci si propone di riunire i requisiti specifici dei veicoli tranviari. Questo cambiamento avverrà in modo graduale. Nell’ambito della revisione del 2016 si mettono a punto le necessarie disposizioni in materia di obiettivi di protezione a livello di Oferr e si definiscono determinate disposizioni specifiche nelle DE. Seguiranno poi le integrazioni a livello di DE, per le quali non sarà più necessario modificare l’Oferr.
Sezione 4: Veicoli speciali
Questa sezione presenta tutti i veicoli a cui si applicano disposizioni speciali. Di qui l’uso del termine «veicoli speciali».
Art. 56 Campo d’applicazione
Definisce i veicoli che rientrano in questa categoria e ciò che va considerato in rapporto agli altri articoli.
Art. 57 Veicoli di servizio
Nella presente revisione i veicoli di servizio sono disciplinati in modo più esauriente. Ciò è necessario perché a livello europeo per i veicoli di servizio non esistono disposizioni, bensì solo norme proprie di una prassi comune. Finora non è stato stabilito alcun rapporto tra queste norme e i regolamenti svizzeri.
Il capoverso 1 definisce che cosa si deve intendere per veicolo di servizio.
Il capoverso 2 stabilisce quali sono gli attestati richiesti per l’impiego di veicoli di servizio come apparecchiature di lavoro.
Art. 58 Veicoli a vapore e veicoli storici
In Svizzera sono tuttora in esercizio molti locomotori a vapore e veicoli storici che, oltre alla normale manutenzione, vengono sottoposti a parziali adeguamenti tecnici. Le attuali prescrizioni internazionali, come le STI, non si applicano a questi veicoli. Essi devono tuttavia rispettare determinate regolamentazioni attuali, segnatamente quelle previste per i veicoli dotati di caldaie sotto pressione o a vapore, al fine di far fronte ai rischi specifici di questo esercizio.