Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/109: Revisione parziale dell'ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr) · 8 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
N. registrazione/dossier: BAV-511.3-00008/00001/00004/00004/00003
I capoversi 1 e 2 indicano gli obiettivi di protezione stabiliti per i veicoli con trazione a vapore. Le rispettive DE presentano una sintesi delle disposizioni specifiche per i veicoli a vapore. Ciò perché a livello europeo non esistono più disposizioni aggiornate per tali veicoli. Tuttavia, poiché molti veicoli di questo tipo sono ancora in esercizio e vengono ammodernati, le pertinenti disposizioni hanno mantenuto la loro importanza e i loro contenuti non hanno subito modifiche.
Capoverso 3: spesso i veicoli storici vengono modificati. Scopo di questo capoverso è chiarire le disposizioni che disciplinano tali cambiamenti. Molti gestori ritengono che i veicoli storici possano essere modificati attenendosi alle prescrizioni in vigore all’epoca della costruzione. Il capoverso 3 stabilisce che le modifiche vanno eseguite conformemente allo stato della tecnica. Questa disposizione non riguarda la riparazione dei vecchi sistemi ancora esistenti.
Il capoverso 4 stabilisce che vanno osservati i requisiti rilevanti di cui agli articoli 50–53.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 83g Disposizione transitoria
Cpv. 1:
Originariamente la disposizione era stata emanata in occasione della riforma delle ferrovie 1 e delle modifiche collegate in materia di responsabilità per le autorizzazioni dei veicoli. Scopo della disposizione era che i veicoli messi in esercizio prima del giorno di riferimento e in esercizio in quel giorno stesso erano autorizzati a restarvi. Ora viene definito come giorno di riferimento il 1° gennaio 1999 (i veicoli in esercizio in quel giorno sono autorizzati a restarvi), affinché la disposizione transitoria sia limitata ai veicoli effettivamente in esercizio nel giorno di riferimento.
Singoli veicoli, il cui esercizio in Svizzera ha avuto delle interruzioni, potrebbero necessitare di una nuova autorizzazione per la ripresa dell’esercizio. L’UFT valuterà tali richieste caso per caso.
Cpv. 2:
Affinché in futuro nella rete della corrente di trazione a 16,7 Hz sia possibile un’ulteriore posa in cavo (per quanto in un ambito limitato), occorre che in caso di frequenze superiori a 87 Hz i locomotori si comportino in modo passivo nei confronti della rete di alimentazione della corrente di trazione. Attualmente ciò non si verifica con tutti i tipi di veicoli esistenti. I veicoli che non soddisfano queste prescrizioni devono essere adeguatamente modificati. La Direzione dell’UFT ha deciso le modifiche tecniche necessarie e ha approvato le modalità di finanziamento. Attualmente se ne stanno fissando i principi, mentre l’attuazione dettagliata deve essere ancora definita attraverso un coordinamento tra i detentori e i gestori dei veicoli da una parte e l’UFT dall’altra.
Le disposizioni transitorie proposte vengono sottoposte a verifica in rapporto alle scadenze entro l’autunno 2015 e, se del caso, precisate. Infatti lo studio approfondito commissionato sull’attuazione sarà portato a termine solo nel corso del 2015. Viene mantenuta la disposizione fondamentale secondo cui in caso di frequenze superiori a 87 Hz occorre che in futuro i locomotori si comportino in modo passivo nei confronti della rete della corrente di trazione.
Per i nuovi veicoli la stessa disposizione sarà sancita nelle DE-Oferr.