Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/109: Revisione parziale dell'ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr) · 8 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-511.3-00008/00001/00004/00004/00003

Art. 51 Sistemi meccanici

Il capoverso 1 fissa l’obiettivo di protezione per i sistemi meccanici che consiste principalmente nella protezione contro i guasti dei componenti. Sono così globalmente riassunti i requisiti rilevanti in questo ambito desunti dagli articoli 48, 50, 53, 57, 65 e 70 in vigore. Le singole disposizioni sono disponibili nelle pertinenti DE.

Il capoverso 2 definisce lo specifico obiettivo di protezione riguardo al comportamento in caso di collisione.

Art. 52 Sistemi dei freni

Ora il titolo è «Sistemi dei freni». Questo è un termine più complessivo che descrive meglio il contenuto rispetto al titolo «Freni» del testo in vigore. Nell’articolo sono infatti definite le disposizioni concernenti il sistema dei freni. Il contenuto dell’articolo è il risultato di una sintesi degli obiettivi di protezione indicati nei capoversi 1 e 1bis dell’articolo 49 in vigore.

Ora tutti i requisiti concreti di cui agli articoli 49 (cpv. 1bis, 2 e 3) e 52 in vigore sono integrati nelle pertinenti DE senza che siano state apportate modifiche ai contenuti.

Il capoverso 1 stabilisce che i sistemi dei freni devono garantire sia l’arresto sicuro sia un controllo completo delle corse in discesa e del conseguente sviluppo di calore.

Il capoverso 2 stabilisce che lo sforzo di frenatura deve essere dimensionato in funzione

dell’aderenza.

Il capoverso 3 stabilisce che si deve tener conto dell’usura e del molleggiamento e che i sistemi devono poter essere controllati.

Il capoverso 4 stabilisce la funzione del freno di stazionamento quando il treno è fermo.

Art. 53 Sistemi delle porte

Ora il titolo è «Sistemi delle porte». Si tratta di una scelta più appropriata poiché, di fatto, l’articolo 66 in vigore definisce le disposizioni in materia di sistema (ad es. comprende le disposizioni per l’accesso delle persone con mobilità ridotta). Il contenuto dell’articolo non presenta modifiche rispetto all’articolo 66 «Porte» in vigore. Anche le rispettive DE sono recepite senza cambiamenti. Ad eccezione di una piccola modifica del testo, il capoverso 2 rimane invariato.

Nel capoverso 2 è stato cancellato il termine «telecomandate» e si menzionano solo le «porte». Ciò è dovuto al fatto che attualmente tutte le porte devono soddisfare i requisiti di questo capoverso. L’unica eccezione è costituita dai veicoli storici, dove vengono adottate misure sostitutive quali l’impiego di accompagnatori dei treni.

Art. 54 Requisiti particolari per ferrovie a cremagliera

I veicoli delle ferrovie a cremagliera hanno requisiti di sistema molto specifici che vanno oltre quelli previsti per i veicoli delle ferrovie ad aderenza e li integrano. Questi requisiti servono soprattutto a far fronte ai rischi dovuti alle discese ripide (grande forza di resistenza ai pendii). Perciò i sistemi dei freni devono soddisfare requisiti specifici e dettagliati. La Svizzera è l’unico Paese al mondo ad avere prescrizioni in materia, applicate da anni anche in altri Paesi per le ferrovie a cremagliera. La presente revisione riunisce tutti requisiti previsti per i veicoli delle cremagliere in un unico articolo che comprende le disposizioni degli articoli 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68 e 69 in vigore.

I contenuti non subiscono modifiche.

Il capoverso 1 sancisce che per i veicoli delle ferrovie a cremagliera si applicano le disposizioni generali di sistema e le prescrizioni in materia dei nuovi articoli 50–53. Inoltre presenta i requisiti previsti