Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/11: Revisione totale della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (OPBC) · 16 pagine
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c. l’importo soggetto a sussidio, detratti i vantaggi finanziari di cui all’articolo 15 capoverso 2 LPBC, ammonti ad almeno 10’000 franchi, tenuto conto che una domanda di sussidio può contemplare più oggetti dello stesso tipo;
d. sia disponibile il conteggio finale;
e. siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 1;
f. sia garantita la permanenza in Svizzera per i beni culturali mobili;
g. non vengano versati altri sussidi federali; e
h. non sussistano altri motivi d’esclusione.
2 Il DDPS stabilisce, d’intesa con Dipartimento federale delle finanze, l’ammontare dei sussidi federali per documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza, disciplina i dettagli concernenti la concessione, il rifiuto e la riduzione dei sussidi e determina le modalità di versamento.
Canton BS (Servizio di archeologia), CSAC, NIKE, SSAS
Nel messaggio del 19 dicembre 2012 concernente la legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 (LPCons 2014; FF 2013 727) il Consiglio federale chiedeva la soppressione dei sussidi federali per le documentazioni di sicurezza e le riproduzioni fotografiche di sicurezze e l’abrogazione dell’attuale articolo 24 LPBC (FF 2013 727,
p. 804 ss.). In seguito alla massiccia opposizione incontrata nel corso della consultazione, il Consiglio federale ha optato per una formula potestativa. Il nostro servizio di ricerca archeologica vedrebbe molto positivamente un sostegno obbligatorio da parte della Confederazione, che considera parte essenziale del compito congiunto «Protezione dei beni culturali». Canton NE
Costatiamo che dalle disposizioni proposte risulta una zona d’ombra che ci fa temere un disimpegno finanziario da parte della Confederazione, la quale rivendica paradossalmente un ruolo predominante sulla scena internazionale.
Canton UR
A nostro avviso la Confederazione deve continuare a finanziare le documentazioni di sicurezza. Ciò è indispensabile affinché i Cantoni possano svolgere i loro compiti anche in futuro.
Canton GE
Cpv. 1 lett. f: sarebbe opportuno precisare in che modo sarà attestata la garanzia della permanenza in Svizzera dei beni mobili.
Cpv. 1 lett. h: è indispensabile precisare che non vi sono altri motivi d’esclusione. Se ne sussistono, i Cantoni devono perlomeno sapere dove sono menzionate queste altre cause d’esclusione, al fine di prenderne conoscenza.
In caso contrario, la Confederazione disporrebbe di competenze totalmente arbitrarie per l’assegnazione dei contributi finanziari destinati alla realizzazione delle documentazioni di sicurezza e di altri tipi di riproduzioni.
Canton VD
Cpv.1 lett. f e h: chiediamo che venga utilizzata una terminologia più esplicita. Occorre definire i motivi d’esclusione; in caso contrario ciò aprirebbe le porte a decisioni arbitrarie in materia di assegnazione dei sussidi, decisioni contro le quali il Cantone non avrebbe la possibilità di ricorrere.
ICOMOS
L’apposizione dei contrassegni agli oggetti PBC in tempo di pace dovrebbe essere preparata con un studio previsionale ad hoc. La distribuzione a tappeto dei contrassegni ai Cantoni dovrebbe essere adeguatamente preparata e accompagnata.
Art. 7
1Il DDPS stabilisce i dettagli in relazione alle direttive tecniche per la realizzazione e l’apposizione dei contrassegni.
2Esso può fornire i contrassegni ai Cantoni già in tempo di pace.