Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/11: Revisione totale della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (OPBC) · 16 pagine
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Art. 3
L’UFPP e i Cantoni provvedono affinché le autorità, le organizzazioni specializzate e la popolazione siano informati sullo scopo e l’utilità delle misure di protezione dei beni culturali.
Canton GE
Il dovere d’informazione che incombe ai Cantoni deve essere meglio specificato, sia per quanto concerne l’estensione di questo obbligo, sia per quanto attiene alla descrizione precisa delle prestazioni che devono essere fornite. Il conseguente impatto finanziario potrebbe infatti non essere indifferente.
Canton NW, UR, SSPBC
Oltre all’informazione diramata delle autorità, occorre citare anche quella delle organizzazioni private. Se, per motivi di principio, ciò non fosse possibile, si deve quantomeno statuire che le organizzazioni private siano coadiuvate nella loro attività informativa.
Canton SH
L’obbligo d’informazione è vantaggioso poiché permette di incrementare e istituzionalizzare i contatti con gli organi specializzati, le istituzioni e le organizzazioni.
Canton SO
In questo articolo, oltre alle autorità devono essere menzionate anche le istituzioni.
Canton VD
Non viene fatta menzione alcuna del dovere d’informazione ai proprietari dei beni culturali, al fine di orientarli in merito ai loro diritti e doveri sanciti per legge. Ci sembra che l’ordinanza sia il luogo adatto per decretare le responsabilità della Confederazione e dei Cantoni nella regolamentazione di questo aspetto.
Canton VS
In questo articolo occorre citare esplicitamente chi, nei Cantoni, deve provvedere affinché le autorità, le organizzazioni specializzate e la popolazione siano informati sullo scopo e l’utilità delle misure volte alla protezione dei beni culturali.
ICOMOS
Il coordinamento cui mira questo articolo è benvenuto e potrebbe quindi essere precisato. Proposta: «L’UFPP provvede affinché le autorità, le organizzazioni specializzate e la popolazione siano informate in merito alle misure preventive atte a proteggere i beni culturali. I Cantoni le informano in merito alle misure adottate dal personale d’intervento in caso di catastrofe».
Art. 4
1L’istruzione dei quadri della protezione civile e degli specialisti della protezione dei beni culturali della protezione civile comprende in particolare l’inventariazione, l’allestimento di documentazioni brevi, la pianificazione d’evacuazione e la pianificazione d’intervento dei pompieri.
2L’istruzione del personale delle istituzioni culturali verte in particolare sulla pianificazione di misure di protezione e sull’intervento in caso di catastrofe.
3L’UFPP mette a disposizione dei Cantoni i documenti d’istruzione necessari.
Canton AI
Mancano indicazioni relative a un equipaggiamento adeguato per gli specialisti PBC.
Canton BL
La decisione di istruire anche il personale di istituzioni culturali apporterà sicuramente un valore aggiunto nel campo della protezione dei beni culturali a tutti i livelli.
Canton GE
La «pianificazione in caso d’evacuazione» non è prevista nella documentazione d’istruzione. Proponiamo quindi di sopprimere questo concetto.
Proponiamo inoltre di concludere la disposizione nel modo seguente: «le pianificazioni d’intervento, in particolare quella destinata ai pompieri».