Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/11: Revisione totale della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (OPBC) · 16 pagine
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Altre richieste: rifugi per beni culturali
Canton AG (sezione del militare e della protezione della popolazione)
Protezione per beni culturali mobili: nel presente disegno di ordinanza mancano delle disposizioni concernenti i rifugi per beni culturali mobili. Le norme per i rifugi PBC (prescrizioni relative ai necessari dispositivi tecnici, ecc.) in caso di conflitto armato non sono contemplate neppure nella relativa legge (LPBC).
AG (Protezione dei monumenti storici), in più:
Riteniamo problematico il fatto che il secondo capoverso della vecchia ordinanza («Rifugi per beni culturali mobili») sia stato completamente tralasciato nella nuova versione OPBC, anche perché neppure la relativa legge (LPBC, RS 520.3) contempla norme relative alle esigenze tecniche ecc. dei rifugi per beni culturali. Nelle vicinanze di beni culturali
d’importanza sovraregionale con un’elevata percentuale di beni culturali mobili degni di protezione, potrebbe essere opportuno realizzare rifugi o depositi d’emergenza. Dal punto di vista della protezione dei monumenti storici del Canton Argovia (Protezione dei beni culturali), l’ordinanza deve riportare le norme concernenti i rifugi per beni culturali mobili. Andrebbe inoltre specificato che i depositi protetti devono essere creati in stretta collaborazione tra l’Ufficio federale della protezione della popolazione e i Cantoni.
Canton LU (Sezione del militare, della protezione civile e dell’esecuzione delle pene e delle misure)
Nell’ordinanza mancano disposizioni o rimandi alle prescrizioni tecniche relative ai rifugi per beni culturali mobili. L’ordinanza deve essere completata in tal senso.
LU (protezione dei monumenti storici), in più:
Il disegno di ordinanza non fa alcun accenno alle prescrizioni tecniche in materia di rifugi PBC, né alle relative responsabilità. Nell’ambito delle documentazioni di sicurezza (art. 5), l’ordinanza stabilisce che il DDPS, quindi la Confederazione, stabilisce delle esigenze tecniche. Per maggiore chiarezza occorre aggiungere una formulazione analoga anche per le costruzioni della PBC.
Canton NW
Nell’ordinanza mancano indicazioni o rimandi alle prescrizioni tecniche per i rifugi PBC.
Canton OW
I rifugi per beni culturali, fino ad oggi promossi e sostenuti dalla Confederazione, non vengono più menzionati nella nuova OPBC. È di fondamentale importanza che in futuro si possa tenere conto delle esperienze negative come quelle fatte ad esempio nel Canton Obvaldo nel 2005, al fine di correggerle. Occorre pertanto introdurre un articolo che stabilisca le responsabilità e i compiti che ne risultano per gli organi federali in relazione alle costruzioni di protezione dei beni culturali.
Canton SH
Non abbiamo altre osservazioni particolari sul resto dell’ordinanza. Ad eccezione della mancanza di un riferimento all’equipaggiamento e alla necessità di rifugi PBC. In particolare gli oggetti della categoria A con beni culturali mobili dovrebbero disporre, oltre che delle documentazioni di sicurezza e delle pianificazioni d’evacuazione, anche di luoghi di deposito adeguati.
Canton SO, SSPBC per analogia
Nell’ordinanza non troviamo alcun riferimento ai rifugi per beni culturali, né disposizioni relative alle esigenze tecniche per tali rifugi ecc.; questo aspetto non è disciplinato neppure nella LPBC.