Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/12: Rapporto sull'efficacia 2012-2015 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 273 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni

5.1.2 Modello d’impatto

Prima di discutere in dettaglio il grado di realizzazione della perequazione finanziaria è op- portuno esaminare i rapporti di causalità nel sistema della perequazione finanziaria sulla base di un modello qualitativo d’impatto. Questo modello poggia sulle riflessioni di Bussmann,

Knoepfel e Klöti (1997) e Rieder (2007) ed é costituito dalle cinque fasi seguenti (reazione a catena):

Figura 5.01 Modello generale d’impatto

Secondo Rieder (2007), il modello d’impatto descrive i rapporti di causalità specifici perseguiti a livello politico basandosi sulle cinque fasi del processo decisionale. Il modello parte dagli obiettivi strategici, postula una struttura di esecuzione e formula direttive per l’output. Ciò deve avere un impatto sui destinatari (concretamente sulle finanze cantonali) e infine genera- re effetti positivi (risultato) in altri ambiti (ad es. nella popolazione).

Il presente modello d’impatto è riferito alla perequazione finanziaria in senso stretto (pere- quazione delle risorse, compensazione degli oneri e compensazione dei casi di rigore) nonché alla collaborazione intercantonale. La figura 5.02 rappresenta una reazione a catena applicata alla perequazione finanziaria che riproduce i rapporti di causalità primari.

In base agli obiettivi della perequazione finanziaria stabiliti nella LPFC, i versamenti di com- pensazione vengono calcolati annualmente secondo le regole indicate nella LPFC e nella OPFC (esecuzione), approvati dal Consiglio federale ed erogati l’anno successivo (output). Le regole per l’esecuzione e l’output possono essere aggiornate dal legislatore ogni quattro anni sulla base del rapporto sull’efficacia. L’analisi effettuata nel quadro del capitolo 5 si riferisce alle fasi «impact» e «risultato». A seconda se durante il quadriennio considerato gli obiettivi sono stati conseguiti o meno, il Parlamento (o il Consiglio federale in caso di regolamentazio- ni dell’OPFC) può effettuare adeguamenti nelle fasi «obiettivi», «esecuzione» e «output». La numerazione degli obiettivi nella figura 5.02 corrisponde a quella della sezione 5.1.1.