Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 50 pagine
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1 Punti essenziali dell’avamprogetto
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Cronologia dell’iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli»
Il 6 ottobre 2009 è presentata presso la Cancelleria federale, e da questa esaminata, la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell’iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli»1. Il 20 aprile 2011 l’iniziativa è depositata con il necessario numero di firme. Con decisione del 16 maggio 2011, la Cancelleria federale ne constata la riuscita formale con 111 681 firme valide2. L’iniziativa prevede che le persone condannate per aver leso l’integrità sessuale di un fanciullo o di una persona dipendente siano definitivamente private del diritto di esercitare un’attività professionale od onorifica a contatto con minorenni o persone dipendenti.
Il Consiglio federale decide di contrapporre all’iniziativa, presentata in forma di progetto elaborato, un controprogetto indiretto che estende l’interdizione alle attività extraprofessionali, prevede due forme più severe di interdizione per i reati contro minori o persone particolarmente vulnerabili e introduce il divieto di avere contatti e accedere ad aree determinate. I nuovi divieti e interdizioni sono concepiti in modo tale da rispettare il principio di proporzionalità e il diritto internazionale3. La Camere federali esaminano il controprogetto indiretto quale progetto a sé stante – indipendente dall’iniziativa – e l’adottano nella votazione finale del 13 dicembre 20134. La modifica di legge entra quindi in vigore il 1° gennaio 2015 (cfr. n. 1.2).5
Il 18 maggio 2014 l’iniziativa «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli» è accolta dal Popolo (con 1 818 822 voti favorevoli e 1 044 704 contrari) e da tutti i Cantoni6.
1.1.2 La nuova disposizione costituzionale
Collocato nella sezione 10 («Diritto civile, diritto penale, metrologia»), l’articolo 123c della Costituzione federale (Cost.)7 ha il tenore seguente8:
Art. 123c Misura conseguente ai reati sessuali commessi su fanciulli o su persone inette a resistere o incapaci di discernimento Chi è condannato per aver leso l’integrità sessuale di un fanciullo o di una persona dipendente è definitivamente privato del diritto di esercitare un’attività professionale od onorifica a contatto con minorenni o persone dipendenti.
1 FF 2009 6127
2 Decisione della Cancelleria federale, del 16 mag. 2011, che attesta la riuscita formale dell’iniziativa popolare federale «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli», FF 2011 3995
3 Messaggio concernente l’iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli», n. 6.7.1.
4 FF 2013 8345
5 RU 2014 2055
6 FF 2014 5431
7 RS 101
8 RU 2014 2771