Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 50 pagine

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1.2 L’interdizione di esercitare un’attività e il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo il diritto vigente

Come accennato al numero 1.1.1, il 1° gennaio 2015 sono entrate in vigore le nuove disposizioni concernenti l’interdizione di esercitare un’attività e il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 67 segg. del Codice penale, CP9). Qui di seguito ne è riassunto sinteticamente il contenuto10.

L’interdizione generica di esercitare un’attività (art. 67 cpv. 1 CP)

La preesistente interdizione di esercitare una professione (art. 67 cpv. 1 vCP) è stata modificata in modo tale da comprendere, oltre alle attività professionali, anche le attività extraprofessionali organizzate.

La pronuncia di tale interdizione è subordinata alla commissione di un crimine o di un delitto per il quale l’autore sia stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere, fermo restando che l’interdizione può essere pronunciata anche qualora l’autore sia stato assolto per incapacità penale (art. 19 cpv. 3 CP) o il giudice attenui la pena per scemata imputabilità in modo tale che la pena irrogata si situi al di sotto del limite previsto. L’autore deve inoltre aver commesso il reato nell’esercizio dell’attività che si intende interdire e vi è il rischio che abusi di tale attività per commettere altri crimini o delitti (prognosi sfavorevole).

La durata dell’interdizione varia da un minimo di sei mesi a un massimo di cinque anni; la proroga è esclusa (art. 67 cpv. 6 CP).

Dopo almeno due anni di esecuzione, l’autore può chiedere all’autorità competente di riesaminare l’interdizione (art. 67c cpv. 5 lett. a CP). A determinate condizioni, l’interdizione può essere estesa durante l’esecuzione o affiancata da un’interdizione aggiuntiva (art. 67d cpv. 1 CP). L’interdizione può infine essere disposta a posteriori, durante l’esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 67d cpv. 2 CP).

L’interdizione qualificata di esercitare un’attività (art. 67 cpv. 2–4 CP)

A tutela dei minorenni e di altre persone particolarmente vulnerabili, il capoverso 2 prevede una forma più severa di interdizione, che può essere pronunciata anche per crimini o delitti commessi su minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili al di fuori dell’esercizio dell’attività da vietare e non è subordinata all’irrogazione di una pena minima (per i casi di assoluzione per incapacità penale vale quanto detto prima). Deve comunque sussistere il rischio che l’autore possa commettere altri reati analoghi nell’esercizio di un’attività implicante un contatto regolare con la cerchia di persone menzionata (prognosi sfavorevole).

L’interdizione può essere pronunciata per un tempo da uno a dieci anni e, se necessario, a vita (art. 67 cpv. 2 e 6 CP). Scaduta un’interdizione di durata determinata, il

9 RS 311.0

10 In merito si veda il messaggio concernente l’iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli», n. 6.