Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 50 pagine
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nessuno dei criteri assume carattere prioritario o esclusivo; essi vanno piuttosto considerati nel loro insieme. Va ponderato il metodo (o combinazione di metodi) più adatto, nel caso concreto, a rendere correttamente il senso della norma costituzionale da interpretare (cosiddetto pluralismo di metodi)14. La volontà dei promotori di una nuova norma costituzionale non è determinante, ma può nondimeno essere presa in considerazione, ad esempio nell’ambito dell’interpretazione storica15.
Una peculiarità dell’interpretazione della Costituzione deriva dalla genericità delle norme giuridiche. I mandati legislativi definiti nelle norme che attribuiscono compiti allo Stato sono sovente piuttosto indefiniti e non indicano altro che un consenso di massima sulla necessità, il settore e lo scopo di un determinato compito statale. Spesso queste norme, piuttosto che interpretate, vanno concretate.
Fintanto che il costituente non stabilisce una chiara gerarchia delle disposizioni costituzionali, vale inoltre il principio della loro equivalenza16. Va tuttavia tenuto conto di due limitazioni: nella misura in cui la Costituzione federale riporta espressamente disposizioni cogenti del diritto internazionale, queste prevalgono sulle «comuni» norme costituzionali17. Il primato di una norma costituzionale può inoltre risultare dalla ponderazione di tutti gli elementi rilevanti nel singolo caso. I principi sviluppati per l’interpretazione dei testi di legge, secondo cui il diritto posteriore prevale su quello anteriore («lex posterior derogat legi priori») e il diritto specifico prevale su quello generale («lex specialis derogat legi generali»), non possono tuttavia essere rigidamente applicati alla Costituzione18.
In sede di attuazione delle nuove disposizioni costituzionali occorre tenere conto di due elementi interpretativi specifici delle norme costituzionali che vanno ad aggiungersi ai metodi interpretativi generali:
− l’interpretazione armonizzante19 (o la creazione di una concordanza pratica),
secondo cui il legislatore deve tenere presenti tutti gli aspetti costituzionali chiamati in causa. Le disposizioni costituzionali vanno interpretate in modo da evitare, per quanto possibile, eventuali contraddizioni all’interno del testo costituzionale.
− l’interpretazione conforme al diritto internazionale: il diritto internazionale va
rispettato (art. 5 cpv. 4 Cost.). Da ciò nasce l’obbligo, per tutti gli organi statali, di legiferare o applicare il diritto interpretando le norme costituzionali (per quanto possibile e necessario) conformemente al diritto internazionale.
1.3.3 Limitazione dei diritti fondamentali e proporzionalità
Qualsiasi limitazione dei diritti fondamentali deve avere una base legale, essere giustificata da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui ed essere proporzionata allo scopo prefissato (art. 36 cpv. 1–3 Cost.). Ciò significa che la limitazione deve essere adeguata, necessaria e ragionevolmente esigibile ai
14 Häfelin/Haller/Keller 2012, n. 130.
15 Rapporto sulla relazione tra diritto internazionale e diritto nazionale, n. 8.7.1.2.
16 Tschannen 2011, § 4 n. 13, § 9 n. 5; Müller 2010 n. 7; cfr. anche DTF 105 Ia 330, consid. 3c.
17 Tschannen 2011, § 4 n. 16.
18 Tschannen 2011, § 4 n. 16.
19 Rhinow/Schefer 2009, n. 524, 529; Hangartner 2011, pag. 473.