Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 50 pagine
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giudice può prorogarla di volta in volta di cinque anni al massimo, purché siano soddisfatte le relative condizioni (art. 67 cpv. 6 CP).
Un’interdizione di durata determinata può essere riesaminata dopo che sia trascorsa la metà della sua durata, ma in ogni caso dopo almeno tre anni di esecuzione (art. 67c cpv. 5 lett. b CP). L’interdizione a vita può invece essere riesaminata soltanto dopo almeno dieci anni di esecuzione (art. 67c cpv. 5 lett. d CP).
In presenza di un reato sessuale su un minorenne o una persona particolarmente vulnerabile, i capoversi 3 e 4 prevedono che il giudice disponga obbligatoriamente l’interdizione – a differenza di quanto previsto dai capoversi 1 e 2.
La pronuncia obbligatoria dell’interdizione presuppone la condanna a una pena minima (pena detentiva superiore a sei mesi o pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere) o a una misura (ai sensi degli art. 59–61 o 64 CP). L’interdizione può essere pronunciata anche a seguito di reati che non siano stati commessi nell’esercizio dell’attività da vietare e non presuppone una prognosi sfavorevole.
L’interdizione obbligatoria ha una durata di dieci anni e, se necessario, può essere pronunciata a vita (art. 67 cpv. 6 CP). Scaduta un’interdizione di durata determinata, il giudice può prorogarla di volta in volta di cinque anni al massimo, purché siano soddisfatte le relative condizioni (cfr. art. 67 cpv. 6 CP).
Un’interdizione di durata determinata può essere riesaminata dopo almeno cinque anni di esecuzione (art. 67c cpv. 5 lett. c CP). L’interdizione a vita può invece essere riesaminata soltanto dopo almeno dieci anni di esecuzione (lett. d). A determinate condizioni, l’interdizione di cui ai capoversi 2–4 può essere estesa durante l’esecuzione o affiancata da un’interdizione aggiuntiva (art. 67d cpv. 1 CP). L’interdizione può infine essere disposta a posteriori, durante l’esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà: tale possibilità è nondimeno prevista soltanto per l’interdizione di cui al capoverso 2 (art. 67d cpv. 2 CP).
Divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 67b)
Per proteggere potenziali vittime specifiche, in particolare dalla violenza domestica o dalla persecuzione ossessiva (il cosiddetto «stalking»), l’articolo 67b CP prevede la possibilità di pronunciare un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. Tale divieto può tuttavia essere disposto anche a seguito di reati che non siano stati commessi su minorenni o persone particolarmente vulnerabili.
Il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate è subordinato alla commissione di crimine o di un delitto, ma non presuppone l’irrogazione di una pena minima. Affinché il divieto possa essere applicato e ne possa essere verificato il rispetto, il reato dev’essere stato commesso contro una o più persone determinate, vale a dire persone che possono essere designate per nome, o contro persone di un gruppo determinato11. La pronuncia del divieto presuppone il rischio che l’autore commetta altri crimini o delitti nel caso in cui abbia contatti con tali persone (art. 67b cpv. 1 CP).
11 Si tratta di persone i cui nomi non sono necessariamente noti, ma che presentano caratteristiche comuni (p. es. giovani donne o apprendisti minorenni). Cfr. messaggio concernente l’iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli», n. 6.2.6 e 6.4.1.