Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 50 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

Il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate consente in particolare di vietare all’autore di mettersi in contatto con le persone menzionate (cfr. art. 67b cpv. 2 lett. a CP), di avvicinarsi a una determinata persona o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione (lett. b) o di trattenersi in determinati luoghi (lett. c).

La durata del divieto è di cinque anni al massimo (art. 67b cpv. 1 CP), prorogabili di volta in volta di cinque anni al massimo su proposta dell’autorità competente, sempre che le relative condizioni siano soddisfatte (art. 67b cpv. 5 CP).

Il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate può essere riesaminato dopo almeno due anni di esecuzione (art. 67c cpv. 5 lett. a CP). Alla stregua dell’interdizione di esercitare un’attività, anch’esso va esteso durante l’esecuzione o affiancato da un divieto aggiuntivo (art. 67d cpv. 1 CP), nonché disposto a posteriori durante l’esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 67d cpv. 2 CP).

1.3 Premesse dell’attuazione legislativa della nuova disposizione costituzionale

1.3.1 Necessità di precisare il contenuto di determinate nozioni

Come rilevato nel messaggio concernente l’iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli», l’articolo 123c Cost. utilizza concetti imprecisi, il cui esatto campo d’applicazione non è facilmente determinabile. Poiché non specifica inoltre le modalità pratiche con cui applicare e attuare l’interdizione e il divieto prescritti12, l’articolo 123c Cost. non è direttamente applicabile e deve pertanto essere concretato e completato dal legislatore.

Per mettere in atto l’interdizione di esercitare un’attività si è deciso di ispirarsi alle disposizioni del Codice penale entrate in vigore il 1° gennaio 2015 (art. 67 segg. CP; cfr. n. 1.2).

Le disposizioni sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 67b CP) non saranno invece modificate, giacché l’articolo 123c Cost. non prevede tale divieto13.

1.3.2 Principi per l’interpretazione di nuove disposizioni costituzionali

Di regola l’interpretazione della Costituzione, come del resto anche quella delle leggi e delle ordinanze, si fonda sul testo della norma (interpretazione letterale). Se il testo non è chiaro o consente diverse interpretazioni, bisogna cercarne il vero significato. Nel far ciò va tenuto conto di altri elementi, in particolare della genesi della norma (interpretazione storica) e del suo scopo (interpretazione teleologica). Importante è anche il significato che la norma assume nel contesto normativo in cui è inserita (interpretazione sistematica). Nell’interpretare le leggi o la Costituzione

12 Messaggio concernente l’iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli», n. 3.1.2 e 4.3.

13 Messaggio concernente l’iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli», n. 6.2.6.