Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/130: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; Impedire gli abusi) · 15 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: 11.3925 mozione Hess
N. rif./incarto: COO.2180.104.7.88385 / 462/2016/00091
Riassunto
La revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) è stata piuttosto controversa in sede di consultazione. In generale l’obiettivo dell’avamprogetto, ossia impedire i fallimenti abusivi, è stato accolto con favore, tuttavia molte delle misure proposte sono state giudicate insufficienti, inadeguate se non addirittura dannose (almeno al di fuori dei casi di abuso).
La proposta di rendere il debitore responsabile per le spese pur mantenendo l’obbligo del creditore di anticiparle ha riscosso un ampio consenso. Viceversa, la responsabilità solidale dei membri dell’organo superiore di un’azienda in fallimento per le spese non coperte anticipate dal creditore ha sollevato forti critiche ma anche diversi consensi. La proposta di stralciare l’articolo 43 capoverso 1 numero 1 LEF è stata nettamente bocciata soprattutto dalle città e dai comuni interessati.
Molti interpellati sperano in altre soluzioni. Da un lato accoglierebbero con favore una migliore informazione sui cosiddetti falliti plurirecidivi auspicabile con l’adozione di un altro progetto attualmente in elaborazione1. Dall’altro, come ultima ratio, prendono in considerazione la possibilità di modificare il diritto penale viste le possibilità limitate offerte dal diritto procedurale.
1 In generale
La mozione 11.3925 (Hans Hess), accolta dal Consiglio degli Stati il 5 dicembre 2011 e dal Consiglio nazionale il 28 febbraio 2012, incarica il Consiglio federale di creare le basi legali affinché non sia più possibile dichiarare il fallimento per sottrarsi ai propri obblighi. In risposta alla mozione sono stati elaborati un avamprogetto e un rapporto per modificare la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)2 allo scopo di impedire l’abuso della procedura di fallimento. La modifica contiene inoltre diversi adeguamenti volti a eliminare o ridurre gli ostacoli reali e giuridici che i creditori incontrano nel far valere le proprie pretese nei confronti di debitori falliti. L’avamprogetto si fonda sui due capisaldi seguenti:
• consentire ai creditori di diritto pubblico (amministrazioni fiscali, assicurazioni sociali) di presentare domanda di fallimento. Il diritto vigente non permette loro di farlo (cfr. art. 43 cpv. 1 n. 1 e 1bisLEF); attualmente la domanda di fallimento deve essere presentata da altri creditori che pertanto devono farsi carico delle spese che ne derivano;
• attribuire ai membri dell’organo superiore di amministrazione di una società in fallimento la responsabilità, personale e in solido, per le spese non coperte del fallimento. Il creditore che presenta domanda di fallimento è ancora tenuto ad anticiparne le spese, ma ora gli viene riconosciuto un diritto di regresso nei confronti di tali membri per le spese non coperte dalla massa.
La procedura di consultazione è stata avviata il 22 aprile 2015 e si è conclusa il 14 agosto 2015. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni nazionali mantello dei Comuni, delle città, delle regioni di montagna e dell’economia, nonché altre organizzazioni interessate.
1 Il riferimento è al progetto in corso sulla modernizzazione del registro di commercio (FF 2015 2849). Con l’introduzione, prevista dal progetto, di un identificatore per le persone fisiche sarebbe possibile risalire ai fallimenti di una persona iscritta nel registro di commercio.
2 RS 281.