Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine

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In collaborazione con i Cantoni e altri partner la SEM sostiene diversi programmi e misure volti ad aumentare l’autodeterminazione e l’autostima (empowerment) delle migranti e in tal modo prevenire la violenza contro le donne e le fanciulle. La politica federale di promozione dell’integrazione definisce le donne come un gruppo target specifico dell’integrazione, le cui esigenze devono essere considerate in modo particolare. La promozione statale dell’integrazione dei migranti comprende pertanto aspetti legati al genere. Dal 2014 i programmi d’integrazione cantonali offrono misure specifiche legate al genere (p. es. corsi di lingua per donne e bambini, sostegno di migranti ben qualificate) nei settori consulenza e prima informazione, lavoro e formazione, comprensione e integrazione sociale. La realizzazione di queste misure rientra nelle competenze dei Cantoni con il sostegno finanziario e strategico della Confederazione.

Nel novembre 2013 la Conferenza tripartita sugli agglomerati (CTA) ha avviato il dialogo sull’integrazione «Prima infanzia – chi inizia sano va lontano», che mira alla cooperazione tra Confederazione, Cantoni e Comuni nella politica della sanità e dell’integrazione affinché tutti i neonati abbiano le migliori opportunità possibili sin dall’inizio della loro vita. Le associazioni di categoria di tutti gli specialisti che sono in contatto con le famiglie durante la gravidanza e il parto, nonché nel primo anno di vita del bambino sostengono questi sforzi. Il 27 luglio 2014 la CTA ha adottato raccomandazioni concrete destinate agli attori statali e ha preso conoscenza di altre raccomandazioni destinate agli attori non statali, che hanno espresso l’intenzione di contribuire all’attuazione di tali raccomandazioni nei limiti delle loro possibilità.

Infine va menzionato che l’esecuzione e la diffusione di progetti di ricerca ai sensi dell’articolo 11 servono parimenti ad aumentare la consapevolezza e in tal modo sviluppano un effetto preventivo (cfr. i commenti al n. 2.2.5).

Con questa vasta gamma di attività a diversi livelli, la Svizzera adempie i requisiti dell’articolo 13 della Convenzione.

2.3.3 Art. 14 Educazione

I materiali didattici su temi quali la soluzione non violenta dei conflitti, la violenza basata sul genere e il rispetto reciproco, menzionati al paragrafo 1, devono essere inclusi nei programmi scolastici ufficiali a livello primario, secondario e terziario. I docenti devono o dovrebbero impiegarli nel loro insegnamento. La Convenzione lascia alle Parti decidere il tipo di insegnamento e l’età degli studenti per i quali ritengono adeguato l’impiego di tali materiali95.

Il settore scolastico compete ai Cantoni (art. 62 Cost.). La Conferenza dei direttori della pubblica educazione della Svizzera tedesca (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz; D-EDK) ha autorizzato l’introduzione del Programma d’insegnamento 21 ossia un primo programma scolastico comune per la scuola pubblica con il quale i 12 Cantoni germanofoni o plurilingue attuano l’obiettivo di armonizzare il sistema scolastico prescritto dall’articolo 62 Cost.96. La questione dello spazio che va dato al tema della parità dei sessi è attualmente discusso nel quadro dell’elaborazione del Programma d’insegnamento.

In collaborazione con gli uffici romandi per l’uguaglianza tra uomo e donna, i dipartimenti dell’educazione dei Cantoni francofoni hanno avviato nel 2006 il progetto

95 Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 95.

96 http://www.lehrplan.ch/.