Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
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quenza delle molestie sessuali sul posto di lavoro78. Uno studio simile condotto nel quadro del Programma nazionale di ricerca PNR 60 sull’uguaglianza tra i sessi ha permesso di stabilire la portata del fenomeno in Ticino79.
Infine, nel corso dell’ultimo decennio numerosi ricercatori delle università e delle scuole universitarie professionali nonché esperti hanno redatto studi e articoli specializzati sulla violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica incentrati sulle cause, la valutazione delle misure, l’analisi della sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 55a CP, la necessità di consulenze, l’analisi del rischio, la gravità dell’atto e i mezzi impiegati per perpetrarlo, lo stalking, i minori coinvolti nella violenza domestica e la violenza nei loro stessi confronti, la violenza nei rapporti giovanili, la migrazione e propensione a sporgere denuncia.
La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell’articolo 11 della Convenzione.
2.3 Capitolo III Prevenzione
2.3.1 Art. 12 Obblighi generali
L’articolo 12 fissa i principi generali per adempiere gli obblighi concreti descritti negli altri articoli del capitolo III.
Il paragrafo 1 chiede alle Parti di adottare le misure necessarie per eliminare qualsiasi pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini. Le Parti sono libere di determinare la natura di tali misure80. Per esempi in Svizzera si vedano i commenti all’articolo 14 nel campo dell’educazione e all’articolo 17 in quello dei media.
Il paragrafo 2 obbliga le Parti ad adottare le misure necessarie per prevenire ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della Convenzione (cfr. i commenti agli artt. 13 segg.).
Il paragrafo 3 chiede alle Parti di fare in modo che le misure di prevenzione tengano conto dei bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità. Si vedano in merito i commenti agli articoli 13 e 15.
Il paragrafo 4 sottolinea la necessità di incoraggiare in particolar modo gli uomini e i ragazzi a contribuire attivamente alla prevenzione della violenza. In generale, gli uffici per l’uguaglianza fra donna e uomo cercano di coinvolgere gli uomini nel loro lavoro di promozione del pari trattamento dei due sessi, come testimonia il Dialogo dei sessi, che riunisce periodicamente l’UFU, l’associazione mantello masculintés.ch81 e Alliance F – l’Alleanza delle società femminili svizzere82. Inoltre i presi-
78 Silvia Strub, Marianne Schär Moser, «Rischio e diffusione delle molestie sessuali sul posto di lavoro (Riassunto)», Berna, 2008: http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00008/00022/02215/index.html?lan g=it
79 Franziska Krings, Marianne Schaer Moser, Audrey Moudon, «Harcèlement sexuel sur le lieu de travail: Qui harcèle qui, comment et pourquoi ? Une meilleure compréhension pour une meilleure prévention», ott. 2013 (disponibile in francese e tedesco): http://www.nfp60.ch/SiteCollectionDocuments/Projekte/nfp60_krings_schlussbericht.pdf
80 Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 85.
81 www.maenner.ch
82 www.alliancef.ch